Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15910 del 21/11/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 15910 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: TUTINELLI VINCENZO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BELVISO VITO nato il 28/05/1975 a BARI

avverso la sentenza del 29/02/2016 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;

Data Udienza: 21/11/2017

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bari ha confermato la dichiarazione
di penale responsabilità dell’imputato già pronunciata con la sentenza del GIP presso il
Tribunale di Trani del 13 maggio 2011 e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in
regime di equivalenza, ha rideterminato la pena nei limiti ritenuti di giustizia..
Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione l’imputato BELVISO Vito
articolando i seguenti motivi.

Afferma il ricorrente che la sentenza impugnata non si concilierebbe con le regole della
logica in quanto non fornirebbe le necessarie argomentazioni inerenti l’utilizzo del potere
discrezionale di determinazione della pena essendosi discostata dei minimi edittali.
Il ricorso è inammissibile.
Va innanzitutto rilevato che la pena base da cui parte la pena base corrisponde al minimo
edittale, con la conseguenza che – sul punto – non residua spazio per pronuncia più favorevole
all’imputato. Per altro, vi è specifica motivazione in ordine alla personalità dell’imputato, dei
precedenti penali e dei profili di pericolosità desumibile dagli stessi che hanno determinato il
regime di valenza delle circostanze attenuanti generiche.
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per
il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00.
L’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata
successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/3000, De Luca, Rv.
217266).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2novembe 2017
Il Consigl

re este

Il Pre . ente

1. Violazione o erronea applicazione dell’articolo 133 cod. pen..

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA