Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15910 del 05/04/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 15910 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: GAI EMANUELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Magarotto Luca, nato in Germania il 02/08/1984

avverso la sentenza del 03/12/2014 del Giudice di pace di Belluno

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano
Tocci, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza perché il fatto
non è previsto dalla legge come reato;

RITENUTO IN FATTO

Luca Magarotto ha proposto ricorso nei confronti della sentenza del Giudice di
pace di Belluno, in data 3 dicembre 2014 di condanna alla pena di € 180,00 di
ammenda per il reato di cui all’art. 726 cod.pen. commesso in Cesiomaggiore il
22/12/2013, deducendo la violazione degli artt. 546 comma 1 lett. d) ed e)
cod.proc.pen. e art. 111 Cost. perché il Giudice di pace non avrebbe valutato la
richiesta di sospensione del processo in attesa dell’emanazione dei decreti
legislativi a seguito della legge delega 67 del 2014.

Data Udienza: 05/04/2016

Va preliminarmente considerato che ai sensi dell’art. 2 comma 6 del d.lgs. 15
gennaio 2016, n. 7 l’articolo 726 del codice penale e’ sostituito dal seguente:
«Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti
contrari alla pubblica decenza e’ soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000». Dunque, per effetto dell’art. 2
cod.pen., il fatto contestato al Magarotto non è più previsto dalla legge come
reato per effetto della trasformazione in illecito amministrativo.
Ai sensi del successivo art. 7 cit. per le violazioni di cui all’articolo 2, è
competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni amministrative il
Prefetto.
Conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il
fatto non è previsto dalla legge come reato e gli atti vanno trasmessi al Prefetto
competente a irrogare la sanzione amministrativa.
P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla
legge come reato.
Dispone trasmettersi gli atti al Prefetto.
Così deciso il 05/04/2016

CONSIDERATO IN DIRITTO

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