Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1591 del 08/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1591 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LOPEZ PIETRO N. IL 07/08/1981
CARONE VITO N. IL 16/06/1973
avverso la sentenza n. 1397/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
20/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 08/10/2013

R.G. 16827/ 2013
Motivi della decisione
I difensori di fiducia di Lopez Pietro e di

Carone Vito,

rispettivamente avv. Andrea Casto e avv.Mariano Fiore, ricorrono,
nell’interesse degli assistiti, avverso la sentenza indicata in
epigrafe della Corte d’Appello di Bari che

,confermando la

condanna per ripetute rapine,detenzione e porto d’arma ,la

di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato
riconoscimento delle attenuanti generiche e per Carone violazione
di legge e vizio di motivazione in ordine all’entità della pena.
Il ricorso Lopez è inammissibile perché manifestamente infondato.
La Corte territoriale, richiamato l’argomentato ragionamento del
primo giudice, ha motivato il diniego delle attenuanti generiche in
ragione dei numerosi precedenti specifici,delle allarmanti modalità
di commissione dei fatti e del mancato ritrovamento del bottino.
Va ricordato che ai fini del giudizio sulla concedibilità delle
circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di
merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall’art.
133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o
meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento
che attiene alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed
alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per
negare o concedere le attenuanti medesime. (Cass. Sez. 2^ sent.
n. 4790 del 16.1.1996 dep. 10.5.1996 rv 204768),Inoltre
secondo l’orientamento di questa Corte condiviso dal Collegio, in
tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la
“ratio” della disposizione di cui all’art. 62

bis cod. pen. non

impone al giudice di merito di scendere alla valutazione di ogni
singola deduzione difensiva, dovendosi, invece, ritenere
sufficiente che il giudice indichi, nell’ambito del potere
discrezionale riconosciutogli dalla

legge, gli elementi di

preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle
attenuanti. (Cass. Sez. 4^ sent. n. 08052 del 6.4.1990 dep.
1.6.1990 rv 184544).

ridotto la pena ad entrambi , lamentando, per Lopez , violazione

2

Anche il ricorso Carone è inammissibile perché generico e
manifestamente infondato.
Non sono precisate nel ricorso critiche alle specifiche
argomentazioni della Corte territoriale, secondo le quali la pena è
adeguata all’entità dei fatti commessi.
La determinazione in concreto della pena costituisce il risultato di
una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari

parte del giudice dell’impugnazione deve ritenersi compiutamente
osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi
d’appello, quando egli, accertata l’irrogazione della pena tra il
minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non
eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure
intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell’art. 133
cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi
d’appello. (Cass. Sez. 6, sent. n. 10273 del 20.5.1989
dep. 12.7.1989 rv 181825. Conf. mass. N. 155508; n. 148766; n.
117242).
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto
deve essere condannato al pagamento delle spese del
procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a
favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro, così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i

ricorsi e condanna i

ricorrenti al

pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della
somma di C 1.000,00 , ciascuno,in favore della Cassa delle
ammende.
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ma, camera di consiglio del 8.10.2013

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elementi offerti dalla legge, sicché l’obbligo della motivazione da

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