Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15909 del 05/04/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 15909 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: GAI EMANUELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Caminati Paolo, nato a San Sepolcro il 14/08/1954

avverso la sentenza del 03/03/2014 della Corte d’appello di Firenze

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano
Tocci, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza perché il fatto
non è previsto dalla legge come reato;
letti i motivi aggiunti depositati il 3/11/2015

RITENUTO IN FATTO

Paolo Caminati ha proposto ricorso nei confronti della sentenza della Corte
d’appello di Firenze in data 3 marzo 2014 di condanna alla pena di mesi sei di
reclusione per il reato di cui all’art. 10 bis del d. Igs. n. 74 del 2000 in relazione
all’omesso versamento delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai
sostituti di imposta per l’anno 2005 per l’ammontare di euro 92.587,00,
deducendo, con un primo motivo il vizio di motivazione in relazione all’elemento

Data Udienza: 05/04/2016

soggettivo del reato in presenza di una situazione di difficoltà finanziaria che
avrebbe impedito l’assolvimento dell’obbligo di versamento, con il secondo
motivo deduce la prescrizione del reato.
Con i motivi aggiunti il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza per
effetto del d.lgs 24 settembre 2015 n. 158 perché il fatto non è previsto dalla
legge come reato.

Va preliminarmente considerato che l’art. 7 del d.lgs. 24/09/2015 n. 158,
entrato in vigore in data 22/10/2015, ha modificato il predetto art. 10 bis cit. nel
senso di attribuire rilevanza penale, elevando il precedente limite, unicamente
alle condotte di omesso versamento dell’imposta per un ammontare superiore ad
euro 150.000 per ciascun periodo di imposta; va aggiunto che tale modifica, in
quanto comportante una disposizione più favorevole rispetto alla precedente, si
applica, ex art. 2, comma 4, c.p., anche ai fatti posti in essere
antecedentemente.
Ciò posto, nella specie, l’ammontare non versato è, come da contestazione, pari
ad euro 92.587,00, importo inferiore al limite di legge di cui sopra.
Conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con la
formula «il fatto non sussiste» posto che la soglia di rilevanza penale suddetta
deve ritenersi elemento costitutivo del fatto di reato, contribuendo la stessa a
definirne il disvalore (in tal senso, tra le altre, oltre a Sez. U., n. 37954 del
25/05/2011, Orlando, Rv. 250975, da ultimo, Sez. 3, n. 3098/16 del
05/11/2015, Vanni, non ancora nnassimata).

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso il 05/04/2016

CONSIDERATO IN DIRITTO

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