Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15908 del 21/11/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15908 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: TUTINELLI VINCENZO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PIETROFORTE MICHELE nato il 27/02/1985 a SAN SEVERO
avverso la sentenza del 21/04/2015 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;
Data Udienza: 21/11/2017
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Bari ha confermato la sentenza 13
dicembre 2012 del Tribunale di Foggia-sezione distaccata di San severo-in ordine a fattispecie
di truffa aggravata e falso in assegno..
Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione l’imputato PIETROFORTE
Michele articolando i seguenti motivi.
1. Mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla dichiarazione di penale
2. Erronea applicazione di legge in ordine al rigetto delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett.
c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente
corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo
al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per
il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00.
L’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata
successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/3000, De Luca, Rv.
217266).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
processuali e al versamento
Così deciso in Rorpil 21 novembre 2017
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