Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15907 del 10/03/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 15907 Anno 2016
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: RICCARDI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Garavello Roberto, nato a Misurata (Libia) il 28/08/1953

avverso la sentenza del 30/01/2015 della Corte di Appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Riccardi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio perché
il fatto non è previsto dalla legge come reato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 30 gennaio 2015 la Corte di Appello di Milano – in
parziale riforma della sentenza di condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed
C 600,00 di multa emessa dal Tribunale di Milano in data 05/06/2012 nei
confronti di Garavello Roberto, imputato del reato di cui all’art. 2, comma 1 bis,
d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (conv. da I. 11 novembre 1983, n. 638), per
avere omesso il versamento di C 6.160,00 a titolo di trattenute previdenziali ed

Data Udienza: 10/03/2016

assistenziali relativamente alle annualità 2007 e 2008 – assolveva l’imputato
limitatamente alle mensilità anteriori al maggio 2008, e confermava la condanna,
rideterminando la pena di mesi 3 di reclusione ed C 300,00 di multa.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il
ricorrente, deducendo sei motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente
necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: 1) violazione
di legge processuale, per omessa sottoscrizione del verbale dell’udienza da parte

riferimento all’art. 2 I. 28 aprile 2014; 3) mancata assunzione di una prova
decisiva in ordine all’impossibilità di provvedere; 4) vizio di motivazione, in
ordine alla mancata prova del pagamento degli stipendi; 5) violazione di legge
processuale per omessa considerazione della richiesta di assoluzione del P.G.; 6)
violazione di legge sostanziale, in ordine al mancato riconoscimento delle
attenuanti generiche.
Con memoria pervenuta il 24/02/2016 il ricorrente insisteva per
l’annullamento con rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Assorbente appare il rilievo che l’art. 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio
2016, n. 8 (pubblicato sulla G.U. il 22/01/2016, e quindi entrato in vigore il 6
febbraio 2016) ha disposto la decriminalizzazione del reato di omesso
versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali, allorquando l’importo non
versato non sia superiore ad C 10.000,00 annui: “L’omesso versamento delle
ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, e’
punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se
l’importo omesso non e’ superiore a euro 10.000 annui, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000”.
Trattandosi di omissione inferiore alla soglia di punibilità, va dunque
disposto, ai sensi dell’art. 620 lett. a) cod. proc. pen. l’annullamento senza rinvio
della sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato,
e, ai sensi dell’art. 9 d.lgs. n. 8 del 2016, la trasmissione degli atti all’autorità
amministrativa competente (I.N.P.S.).
Infondata è la deduzione difensiva contenuta nella memoria del 24/02/2016,
in quanto omette di considerare che la sentenza impugnata ha già assolto
l’imputato dal reato in ordine alle mensilità precedenti al maggio 2008, per non
aver commesso il fatto, e, dunque, l’unica condotta rilevante, anche ai fini della

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dell’ausiliario; 2) violazione di legge sostanziale e vizio di motivazione, con

successiva sanzione amministrativa applicabile, è quella riguardante le omissioni
contributive successive al maggio 2008.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto
dalla legge come reato e dispone la trasmissione di copia degli atti alla Direzione

Così deciso in Roma il 10/03/2016

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Provinciale I.N.P.S. di Milano.

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