Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15906 del 21/11/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 15906 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: TUTINELLI VINCENZO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOBILE COSIMO nato il 15/12/1980 a GROTTAGLIE

avverso la sentenza del 07/02/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
LECCE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;

Data Udienza: 21/11/2017

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Lecce ha applicato all’imputato NOBILE
Cosimo, ai sensi dell’articolo 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti.
Avverso tale provvedimento, propone ricorso per cassazione l’imputato lamentando la
mancanza di una particolareggiata motivazione in ordine agli elementi a carico del prevenuto
che avrebbe determinato una mancata comprensione critica e analitica dei mezzi di valutazione
della prova.

dell’indicazione di elementi in ipotesi acquisiti in atti e non considerati, o mal considerati), e,
comunque, manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata,
si è adeguato all’accordo intervenuto tra le parti, da un lato escludendo motivatamente, sulla
base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all’art. 129 c.p.p., e ritenendo la
correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati (in essi incluse le ritenute
e correttamente comparate circostanze concorrenti), dall’altro motivatamente ritenendo la
congruità del trattamento sanzionatorio dalle stesse parti proposto. Tale motivazione, avuto
riguardo alla rinunzia alla contestazione delle prove e della qualificazione giuridica dei fatti
costituenti oggetto di imputazione implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla
speciale natura dell’accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della
pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri
indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr.,
tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto, rv. 191135; Sez. un., n.
10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999,
Fraccari, rv. 214637). Giova ribadire che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena
su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all’art.
129 c.p.p.., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di
motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza
delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 succitato. Di conseguenza, il giudizio negativo
circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 c.p.p. deve essere accompagnato
da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti
emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo,
invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione anche implicita – che è stata compiuta la verifica richiesta dalle legge e che non ricorrono le
condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.” (Sez. U, n. 10372 del
27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; da ultimo, Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv.
236622).
Nel caso di specie la sentenza impugnata si è attenuta correttamente al suddetto principio
e non risulta esservi prospettazione nel ricorso di profili che portino ad affermare l’evidenza
della sussistenza di profili rilevanti ai sensi dell’art. 129 cod proc pen.

2
i

Il motivo è inammissibile perché assolutamente privo di specificità (in difetto

Del resto, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la decisione del
giudice va interpretata nel senso più favorevole al rispetto della volontà negoziale del PM e
dell’imputato, essendo a logicamente applicabile il principio di conservazione di cui all’art. 1367
c.c. (Sez. 3, 18 giugno 1999, Bonacchi ed altro, rv. 215071).
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per
il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e

L’inamnnissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata
successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/3000, De Luca, Rv.
217266).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento d la somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il/21 novembre 2017
,

valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in C 3000,00.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA