Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15905 del 21/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15905 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: TUTINELLI VINCENZO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PERAINO SALVATORE nato il 21/08/1987 a MARSALA

avverso la sentenza del 13/02/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;

Data Udienza: 21/11/2017

CONSIDERATO IN FATTO E IN DI RITTO

Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza
del Tribunale di Marsala del quattro luglio 2014 che ha condannato l’odierno ricorrente
PERAINO Salvatore per una fattispecie di ricettazione in concorso di materiale vario di
provenienza delittuosa.
Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione l’imputato articolando i
seguenti motivi.

contraddittoria, comunque carente in relazione all’elemento psicologico del delitto di
ricettazione.
Afferma il ricorrente che non vi è accertamento del delitto presupposto e si fa riferimento
ad una semplice cognizione dell’origine illecita a fronte di una buona fede dell’imputato che
aveva acquistato il materiale da soggetto non identificato.
Il ricorso è inammissibile perché assolutamente privo di specificità in tutte le sue
articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già
non accolte: Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio – 24 aprile 2002, CED Cass. n.
221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno – 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del
tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato, a fronte dei rilievi con i quali la Corte
di appello – con argomentazioni esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esente
da vizi rilevabili in questa sede – ha motivato l’affermazione di responsabilità e la qualificazione
giuridica dei fatti accertati valorizzando l’accertata disponibilità del materiale in contestazione e
la mancata indicazione del dante causa. La Corte di appello si è, in tal modo, correttamente
conformata al consolidato orientamento di questa Corte Suprema, a parere della quale (per
tutte, Sez. H n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, rv. 248265), ai fini della configurabilità
del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla
base dell’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è
sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto
in mala fede; in tal modo, non si richiede all’imputato di provare la provenienza del possesso
delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell’origine del possesso delle
cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di
elementi, che potrebbero costituire l’indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri
officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito
secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., sentenza
n. 35535 del 12 luglio – 26 settembre 2007, CED Cass. n. 236914).
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per
il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.
L’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata
2

1. Inosservanza ed erronea applicazione dell’articolo 648 cod. pen. e motivazione illogica,

successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/3000, De Luca, Rv.
217266).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
omma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

processuali e al versamento d

Così deciso in Roma, jY21 novembre 2017

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