Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15903 del 21/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15903 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: TUTINELLI VINCENZO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PURELLO EMANUELE nato il 05/02/1990 a MARSALA

avverso la sentenza del 09/11/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;

Data Udienza: 21/11/2017

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza
16 maggio 2014 del Tribunale di Marsala di condanna dell’odierno ricorrente PURELLO
Emanuele per una fattispecie di ricettazione di un telefono cellulare con riconoscimento
dell’attenuante di cui al capoverso dell’articolo 648 cod. pen..
Avverso tale provvedimento, propone ricorso per cassazione l’imputato articolando i
seguenti motivi.

contraddittoria e comunque mancante in relazione alla dichiarazione di penale responsabilità.
Afferma in particolare il ricorrente che delle dichiarazioni del fratello dell’imputato non
sarebbero utilizzabili in quanto rese in violazione di un espresso divieto previsto dalla legge ove
i prossimi congiunti non siano avvertiti della facoltà di astenersi dal rendere dichiarazioni.
2.

Erronea applicazione della legge penale e motivazione illogica, contraddittoria,

comunque carente. Afferma il ricorrente che non sarebbero comprensibili le ragioni per cui la
Corte ha ritenuto la consapevolezza della provenienza delittuosa in capo all’imputato non
potendosi a tal fine ritenere sufficiente l’incapacità dello stesso di fornire una giustificazione
plausibile del possesso della cosa.
3. Violazione dell’articolo 157 cod. pen. avendo messo la Corte di appello di dichiarare
d’ufficio l’estinzione del reato per prescrizione maturata prima della pronuncia dell’impugnata
sentenza di condanna. Afferma il ricorrente che, alla data del nove novembre 2016, sarebbe
trascorso il termine prescrizionale del delitto di ricettazione accertato il 17 giugno 2008.
Il ricorso è inammissibile.
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Infatti, in tema di giudizio
abbreviato, sono utilizzabili le dichiarazioni rese dal prossimo congiunto nel corso delle indagini
preliminari, ancorché viziate da nullità in relazione all’omesso avviso della facoltà di
astensione, in quanto trattasi di nullità relativa e, con la scelta del rito, l’imputato ha
acconsentito all’utilizzazione di tutti gli elementi di prova acquisiti dal Pubblico Ministero ed
inseriti nel fascicolo di cui all’art. 416, comma secondo, cod. proc. pen (Sez. 1, Sentenza n.
54427 del 30/03/2016 Rv. 268649; Sez. 2, Sentenza n. 34521 del 05/05/2009 Rv. 245228;
Sez. 1, Sentenza n. 19152 del 19/03/2009 Rv. 243574).
2. Il secondo motivo di ricorso è parimenti manifestamente infondato.
La Corte di appello si è, infatti, correttamente conformata al consolidato orientamento di
questa Corte Suprema (per tutte, Sez. Il n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, rv.
248265), secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova
dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa o non attendibile
indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della
volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; in tal modo, non
si richiede all’imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire
una attendibile spiegazione dell’origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad
2

1. violazione degli articoli 191 – 199 cod. proc. pen. nonché motivazione illogica e

onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire
l’indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque
possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero
convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., sentenza n. 35535 del 12 luglio – 26
settembre 2007, CED Cass. n. 236914).
3. Il terzo motivo di ricorso è, ancora, manifestamente infondato. Trattandosi infatti di
procedimento per cui la sentenza di primo grado risulta essere stata pronunciata in data

regime prescrizionale previsto dalla legge 251/2005. In conseguenza di ciò, non trovano
applicazione, ai fini del calcolo del termine prescrizionale, le circostanze attenuanti. Per altro
verso, la pena per il delitto di ricettazione risulta essere di anni otto che, in conseguenza delle
intervenute cause di interruzione e segnatamente della citazione a giudizio e della sentenza di
primo grado, risulta giunto alla massima estensione di anni 10 non ancora decorsi alla data
della pronuncia del dispositivo.
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per
il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.
L’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata
successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/3000, De Luca, Rv.
217266).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2017
Il Consigli

-éstensor

Il Presiente

successiva al dicembre 2005 e comunque per fatti commessi successivamente, si applica il

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