Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15901 del 18/12/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 15901 Anno 2013
Presidente: MARZANO FRANCESCO
Relatore: IZZO FAUSTO

SENTENZA
Su ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte
di Appello di Trieste, nei confronti di :

CIOBANU Costantin, n. a Rusanesti (Romania) il 5\9\1972
avverso la sentenza del Tribunale di Trieste del 19\7\2011
(n. 846\11);

udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo ;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale dr. Piero Gaeta,
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

Data Udienza: 18/12/2012

RITENUTO in FATTO

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il P.G. presso la Corte di Appello di Trieste
deducendo la violazione di legge per la omessa applicazione della sanzione della
confisca del veicolo e la determinazione della sospensione della pena in misura
inferiore al minimo edittale.
CONSIDERATO in DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.

3.1. Questa Corte, con giurisprudenza consolidata, ha stabilito che con la sentenza di
patteggiamento deve essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente nei casi previsti dalla legge (nel caso di specie art. 186, co.
2 0 , lett. c), C.d.S.), atteso che la stessa non richiede un giudizio di responsabilità
penale, ma consegue di diritto alla sentenza in questione, indipendentemente dalla
circostanza che le parti non vi abbiano fatto riferimento nell’accordo (Cass. 4, n. 36868
del 2007 imp. Francavilla, rv. 237231). Invero, la sospensione, avendo natura di sanzione
amministrativa accessoria e non di pena accessoria, deve essere obbligatoriamente
ordinata dal giudice anche nel caso di definizione del procedimento penale con
l’applicazione della pena su richiesta delle parti (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8488 del
27/05/1998 Ud. (dep. 21/07/1998), Bosio, Rv. 210981). Nel caso di specie la sanzione è
stata fissata dal giudice di merito, in violazione di legge, in misura inferiore al minimo
edittale di un anno.
3.2. Quanto alla omessa confisca, premessa la sua natura sanzionatoria, essa andava
applicata obbligatoriamente con la sentenza di patteggiamento, alla luce dell’esplicita
dizione della norma laddove è previsto che “Con la sentenza di condanna ovvero di
applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se e’ stata applicata la
sospensione condizionale della pena, e’ sempre disposta la confisca del veicolo con il
quale e’ stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona
estranea al reato”.
Nel caso di specie, come esposto dal P.G. nel ricorso, l’imputato risulta proprietario del
veicolo, per cui ricorrendo i presupposti di legge, doveva essere disposta la sua
confisca.
Ne consegue che la omissione della sua applicazione, previa valutazione della
sussistenza dei presupposti per la irrogazione della sanzione, costituisce una
violazione di legge.
Né è di ostacolo alla possibilità di confisca, la modifica apportata all’art. 186 Cod.
strada dalla legge n. 120 del 2010. Infatti, anche dopo la novella, permane
l’ammissibilità sia del sequestro, che della confisca, quest’ultima qualificata come
sanzione accessoria amministrativa (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 40523 del 04/11/2010
Cc. (dep. 16/11/2010), Gibellini, Rv. 248859).

Si impone, pertanto, l’annullamento con rinvio della sentenza, limitatamente ai punti
della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo.

a

1. Con sentenza del 19\7\2011 il Tribunale di Trieste, ai sensi dell’art. 444 c.p.p.,
applicava a Ciobanu Costantin la pena di legge, per il reato di cui all’art. 186, co. II,
lett. c) C.d.S. per guida in stato di ebbrezza di un’auto Dacia, con tasso alcolemico
rilevato di g\I 1,70 (fatto acc. in Trieste il 17\7\2010). All’imputato veniva irrogata la
sanzione accessoria della sospensione della patente per mesi 8.

P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente ai punti concernenti la confisca
del veicolo e la durata della sospensione della patente, con rinvio al Tribunale di
Trieste.
Così deciso in Roma il 18 dicembre 2012
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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