Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1590 del 08/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1590 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SECOLO ANTONIO N. IL 15/10/1963
avverso la sentenza n. 2972/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
12/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 08/10/2013

R.G. 16820/2013
Motivi della decisione
Il difensore di Secolo Antonio, avv. Stefania Amato, ricorre
avverso la sentenza 12.2.2013 della Corte d’Appello di Brescia
che ha condannato l’imputato per ricettazione continuata di
assegni e falso , lamentando erronea applicazione di legge e
vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del

del fatto, che ha indotto la Corte a non riconoscere l’attenuante
del speciale tenuità del danno.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile per violazione
dell’art. 606 comma 1 c.p.p., perché propone censure attinenti al
merito della decisione impugnata, congruamente giustificata
sulla assoluta inverosimiglianza delle allegazioni dell’imputato
sulle circostanze e sulle ragioni della pretesa lecita ricezione dei
titoli . Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di
cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga
effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti né deve
condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se
questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con “i
limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento”, secondo una
formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 5^ sent. n. 1004
del 30/11/1999 dep. 31/1/2000 rv 215745, Cass., Sez. 2^ sent.
n. 2436 del 21/12/1993 dep. 25/2/1994, rv 196955).
Il secondo motivo

è inammissibile perché mera

reiterazionediin motivo di appello, senza alcuna ponderata critica
delle argomentazioni con le quali la Corte territoriale ha rigettato
la richiesta di attenuante e ,pertanto,i1 motivo è generico ed
inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il
provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato
che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle
spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità – al
versamento a favore della Cassa delle ammende della somma di

delitto di ricettazione sub b) alla errata valutazione della gravità

2

mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della
somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
ma, camera di consiglio dell’8.10.2013.
Il Pr sidente
(S

menini)

tore

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