Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1590 del 04/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1590 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IANNONE FRANCESCO N. IL 21/09/1971
avverso la sentenza n. 11607/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
12/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 04/12/2015

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RITENUTO IN FATTO
che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli ha
confermato la sentenza di prime cure che aveva condannato Iannone Francesco
per il reato di cui all’articolo 474 cod.pen.;

l’imputato, personalmente, denunciando una violazione di legge e una
motivazione illogica circa il riconoscimento della penale responsabilità e il
trattamento sanzionatorio nonché in merito alla disposta confisca dei macchinari
sequestrati.
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, siccome costituito soltanto da
un del tutto generico richiamo alla mancanza di motivazione e alla violazione di
legge, senza la benché minima indicazione circa le specifiche ragioni per le quali,
nel caso in esame, detti vizi dell’impugnata decisione sarebbero da ritenere
esistenti e in ogni caso non può questa Corte di legittimità rileggere i fatti
concordemente accertati in entrambi i gradi di merito; nella specie la
motivazione dell’impugnata sentenza da, altresì, conto espressamente delle
doglianze dell’imputato disattendendole;
– inoltre, la quantificazione della pena può essere sindacata avanti questi
Giudici di legittimità soltanto allorquando sia stata effettuata in limiti superiori a
quelli edittali ovvero in maniera illogica; la determinazione in concreto della
pena, infatti, costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un
giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l’obbligo della
motivazione da parte del Giudice dell’impugnazione deve ritenersi
compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi
d’appello, quando egli, accertata l’irrogazione della pena tra il minimo e il
massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva; ciò dimostra,
infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli
aspetti indicati nell’articolo 133 cod.pen. ed anche quelli specificamente segnalati
con i motivi d’appello;
– quanto alla disposta confisca, trattasi, addirittura, di motivo del tutto
nuovo rispetto al giudizio di secondo grado nel quale non si era fatta questione
1

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

alcuna sulla confisca dei macchinari utilizzati per la produzione delle scarpe con
marchi contraffatti, in ogni caso attinenti al “ciclo lavorativo” e quindi destinati
alla commissione del reato (articoli 474 bis e 240 cod.pen.);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano
ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione

P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 4 dicembre 2015.

pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

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