Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 159 del 27/11/2012


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 159 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: MANNA ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da Greco Giuseppe avverso il decreto 24.11.09 del GIP
presso il Tribunale di Ascoli Piceno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in Camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Antonio Manna;
lette le conclusioni del Procuratore Generale nella persona della Dott.ssa
Elisabetta Cesqui, che ha concluso per l’annullamento del decreto;
osserva:
1- con decreto del 24.11.09 il GIP presso il Tribunale di Ascoli Piceno disponeva
de plano l’archiviazione del procedimento relativo alla denuncia-querela sporta da
Giuseppe Greco contro Giancarlo Corsini + altri per i reati di cui agli artt. 640 e
640 ter c.p.
Contro detto decreto ricorre il Greco, deducendone la nullità perché, pur avendo
chiesto in sede di denuncia-querela di essere avvertito ex art. 408 c.p.p. in caso di
richiesta di archiviazione, non aveva ricevuto avviso alcuno in tal senso, il che gli
aveva impedito di proporre opposizione alla richiesta del PM.
2- Il ricorso è fondato.
Premesso che, compulsando gli atti ai fini dell’accertamento del mero fatto
processuale, risulta che effettivamente la parte offesa aveva chiesto ex art. 408 co.

Data Udienza: 27/11/2012

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2° c.p.p. di essere informata dell’eventuale richiesta di archiviazione e che, ciò
nonostante, non ne ha poi ricevuto avviso, deve concludersi che nella vicenda in
esame risulta violato l’art. 408 co. 2° c.p.p. e con esso il diritto della parte offesa
di proporre ex art. 410 c.p.p. opposizione alla richiesta del PM, con conseguente
nullità insanabile del decreto di archiviazione ex art. 127 co. 5° c.p.p. (cfr. Cass.
Sez. I n. 18666 del 1°.4.2008, dep. 8.5.2008 e numerose altre conformi)

c.p.p.
Infatti, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la persona offesa che abbia
adempiuto l’onere di dichiarazione di cui all’art. 408 co. 2° c.p.p. ha il diritto di
prendere visione degli atti, interloquire nel procedimento con la forma specifica
dell’opposizione, fornire materiale probatorio da sottoporre al giudice e
partecipare all’udienza camerale fissata a norma dell’art. 410 c.p.p., qualora
l’opposizione sia ammissibile (v. Cass. Sez. III n. 5202 dell’11.11.2003, dep.
10.2.2004; Cass. Sez. V n. 1206 del 12.3.96, dep. 1°.4.96; Cass. Sez. V n. 155 del
15.1.93, dep. 1°.4.93).
Le considerazioni di cui sopra importano l’annullamento del provvedimento
impugnato e la trasmissione degli atti al PM presso il Tribunale di Ascoli Piceno.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale,
annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al
PM presso il Tribunale di Ascoli Piceno.
Così deciso in Roma, in data 27.11.12.

denunciabile mediante ricorso per cassazione, come previsto dall’art. 409 ult. co .

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