Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15898 del 21/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15898 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: TUTINELLI VINCENZO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MANCINI LOREDANA nato il 08/03/1972 a NAPOLI

avverso la sentenza del 24/04/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;

Data Udienza: 21/11/2017

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza
del giudice monocratico del Tribunale di Napoli del 13 gennaio 2011 di condanna dell’odiernk
imputatck per una fattispecie di occupazione abusiva di alloggio di proprietà del Comune di
Napoli.
Avverso tale provvedimento, propone ricorso per cassazione l’imputata MANCINI Loredana
lamentando violazione di legge e illogica, contraddittoria, carente motivazione in punto

Afferma la ricorrente che dagli atti processuali non è emerso alcun elemento tale da
giustificare una sentenza di condanna e che nemmeno vi sarebbe motivazione idonea a
fondare una condanna.
Il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett.
c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente
corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo
al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Peraltro, l’iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi,
fondandosi esso su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi di prova e sulla loro
coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di
adeguata plausibilità logica e giuridica l’attribuzione a detti elementi del requisito della
univocità, in quanto conducenti all’affermazione di responsabilità al di là di ogni ragionevole
dubbio e il ricorso, articolato in fatto, non incide sulla logicità, congruenza o coerenza
intrinseca o estrinseca della motivazione.
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per
il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00.
L’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata
successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/3000, De Luca, Rv.
217266).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento cella somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2017
Il Co sigliere este91é

Il Presid nte
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dichiarazione di penale responsabilità.

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