Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15896 del 21/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15896 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: TUTINELLI VINCENZO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SCOGNAMIGLIO GIUSEPPE nato il 09/10/1977 a SAN GIUSEPPE VESUVIANO

avverso la sentenza del 19/12/2014 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;

e

Data Udienza: 21/11/2017

CONSIDERATO IN FATTO E IN DI RITTO

Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza
del Tribunale di Nola 18 novembre 2010 di condanna dell’odierno ricorrente per una fattispecie
di rapina aggravata commessa il 19 agosto 2004 con contestazione di recidiva reiterata
specifica ed infraquinquennale.
Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l’imputato SCOGNAMIGLIO
Giuseppe articolando i seguenti motivi.

1. Errata applicazione della legge penale in relazione alla mancata applicazione delle
circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza in considerazione del corretto
comportamento processuale, della giovane età della motivazione del delitto.
2. Manifesta illogicità della motivazione.
Secondo il ricorrente il giudice avrebbe omesso di indicare gli elementi di fatto e di diritto
su cui aveva basato la propria decisione.
3. Violazione dell’articolo 43 cod. pen..
Afferma il ricorrente che nessun passaggio darebbe contezza della sussistenza
dell’elemento psicologico.
4. Violazione dell’articolo 129 cod. proc. pen..
Afferma ricorrente che non mi sarebbe stata un’effettiva valutazione degli elementi da cui
poteva discendere una sentenza ex articolo 129 cod. proc. pen..
RICORSO A MEZZO DELL’AVV. DEL VECCHIO
1. Manifesta illogicità della motivazione per mancata applicazione dell’attenuante del
danno di minima entità.
Secondo il ricorrente sarebbe incongrua la motivazione della Corte territoriale per cui
ostativa alla concessione della circostanza sarebbe la natura plurioffensiva del delitto di rapina.
Il ricorso è inammissibile.
Il secondo, il terzo, il quarto motivo di ricorso personale risultano assolutamente generici.
Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di
inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le
censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare
gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall’art.
581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata
ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura
formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed
esercitare il proprio sindacato.
Il ricorso, articolato in fatto, non incide inoltre sulla logicità, congruenza o coerenza
intrinseca o estrinseca della motivazione. Infatti, l’iter argomentativo del provvedimento
impugnato appare esente da vizi, fondandosi esso su di una compiuta e logica analisi critica
2

RICORSO PERSONALE.

degli elementi di prova e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce
del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l’attribuzione a detti elementi
del requisito della univocità, in quanto conducenti all’affermazione di responsabilità al di là di
ogni ragionevole dubbio.
Quanto alla doglianza relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti
generiche con giudizio di prevalenza, il giudizio di valenza delle circostanze attenuanti
generiche è fondato su motivazione esente da manifesta illogicità che, pertanto, è insindacabile

principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel
motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti
gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente
che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o
superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv.
249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
Quanto al profilo attinente all’applicabilità dell’attenuante di cui all’articolo 62 numero 4
cod. pen., deve rilevarsi che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale
tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore
economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma
anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza
della sottrazione della “res (Sez. 4, Sentenza n. 6635 del 19/01/2017 Rv. 269241; conf. SU n.
35535 del 2007 Rv. 236914, n. 30177 del 2013 Rv. 256643, n. 24003 del 2014 Rv. 260201, n.
7738 del 2015 Rv. 263434, n. 8530 del 2015 Rv. 262450). Sotto tale aspetto, la sentenza
impugnata risulta avere fatto corretta applicazione di tali principi.
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per
il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00.
L’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata
successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/3000, De Luca, Rv.
217266).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Rom

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