Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15895 del 21/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15895 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: TUTINELLI VINCENZO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SETA CARMELA nato il 08/03/1962 a NAPOLI

avverso la sentenza del 06/03/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;

Data Udienza: 21/11/2017

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza
del Tribunale di Napoli del 24 gennaio 2011 di condanna dell’odierna imputata in ordine al
reato di calunnia e ricettazione di assegni di provenienza furtiva.
Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l’imputata SETA Carmela
articolando i seguenti motivi.
Mancata valutazione di prova decisiva costituita dall’assegno numero 3164613510.

girate consecutive del soggetto che aveva denunciato lo smarrimento dell’assegno e
dell’imputata, avrebbe dovuto portare all’assoluzione dovendosi ritenere legittima la
disponibilità dello stesso.
Il ricorso, articolato in fatto, non incide sulla logicità, congruenza o coerenza intrinseca o
estrinseca della motivazione, limitandosi a proporre una interpretazione alternativa delle
emergenze processuali peraltro sulla base di doglianze non proposte in sede di appello. Al
proposito, va ricordato che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri
della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei
fatti (Cass. pen., sez. 6^, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6^, n. 25255
del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099), la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al
giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una
diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n.
4842 del 02/12/2003, 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). Per altro verso, deve rilevarsi come
l’articolazione dei motivi prenda in considerazione del tutto separatamente i singoli atti senza
considerarne la logica complessiva. Al proposito, va ricordato come questa Corte ha
costantemente affermato che il requisito della gravità degli indizi di colpevolezza non può
essere ritenuto insussistente sulla base di una valutazione separata ed atomistica dei vari dati
probatori, dovendosi invece verificare se gli stessi, coordinati ed apprezzati globalmente
secondo logica comune, assumano la valenza richiesta dall’art. 273 cod. proc. pen., atteso che
essi, in considerazione della loro natura, sono idonei a dimostrare il fatto se coordinati
organicamente.( Sez. 2, Sentenza n. 9269 del 05/12/2012, dep. 27/02/2013, Rv. 254871).
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per
il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.
L’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata
successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/3000, De Luca, Rv.
217266).
P.Q.M.

2

Afferma la ricorrente che la semplice lettura dell’assegno, in ragione della presenza di due

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 novembre 2017
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