Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15894 del 21/11/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15894 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: TUTINELLI VINCENZO
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
MARTINELLI MICHELE nato il 01/11/1978 a NAPOLI
COLELLA ZELINDO nato il 08/07/1974 a NAPOLI
avverso la sentenza del 20/03/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;
Data Udienza: 21/11/2017
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza
sei luglio 2010 del Tribunale di Napoli di condanna degli odierni imputati, COLELLA Zelindo e
MARTINELLI Michele, per la ricettazione di biglietti della partita di calcio Napoli – Frosinone
frutto di falso materiale.
Propongono ricorso per cassazione avverso tale provvedimento gli imputati articolando i
seguenti motivi
della norma predetta per violazione degli articoli 3-24-111 della Costituzione.
Afferma il ricorrente che la norma di cui all’articolo 157 cod. pen. dovrebbe essere
considerata incostituzionale nella parte in cui non prevede che, ai fini del calcolo della
prescrizione si debba tenere conto delle circostanze attenuanti ad effetto speciale. Il profilo
della disparità di trattamento andrebbe visto in relazione al delitto di violenza sessuale per cui
il medesimo articolo 157 cod. pen. prevede la rilevanza del fatto di lieve entità con la
conseguenza che per un reato di deve entità contro la persona, da ritenersi più grave,
sussisterebbe una termine di prescrizione più breve rispetto ai delitti lievi contro il patrimonio.
La proposta questione di incostituzionalità, che esaurisce la formulazione dell’intero motivo
di ricorso, è manifestamente infondata.
Deve infatti rilevarsi che, al fine di determinare il tempo di prescrizione del delitto di
violenza sessuale, la rilevanza della circostanza attenuante ha l’unico effetto di evitare il
raddoppio dei termini di prescrizione e quindi non determina, come prospettato dal ricorrente,
una riduzione effettiva del tempo necessario a prescrivere rispetto al regime ordinario.
Ne consegue la insussistenza della disparità di trattamento lamentata e la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale e del motivo di ricorso.
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per
il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00.
L’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata
successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/3000, De Luca, Rv.
217266).
P.Q.M.
Dichiara inammissibilt AL ricorsa e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al_vefsamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
–Così deciso in Redna, il 21 novembre 2017
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Violazione di legge ed erronea applicazione dell’articolo 157 cod. pen. e incostituzionalità