Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15891 del 21/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15891 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: TUTINELLI VINCENZO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LA TORRE MELISSA nato il 27/07/1982 a BUSTO ARSIZIO

avverso la sentenza del 20/05/2016 del TRIBUNALE di VARESE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;

Data Udienza: 21/11/2017

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

r.

Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di-Mi-lo, in composizione monocratica-, su
richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 cod. proc. pen., ha applicato all’imputata LA
TORRE Melissa la pena concordata tra Pubblico Ministero e imputato in relazione ad una
imputazione di appropriazione indebita.
Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l’imputato articolando i
seguenti motivi.
Mancanza di motivazione in relazione al difetto di cause di non punibilità non potendosi

Il motivo è inammissibile perché assolutamente privo di specificità (in difetto
dell’indicazione di elementi in ipotesi acquisiti in atti e non considerati, o mal considerati), e,
comunque, manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata,
si è adeguato all’accordo intervenuto tra le parti, da un lato escludendo motivatamente, sulla
base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all’art. 129 c.p.p., e ritenendo la
correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati (in essi incluse le ritenute
e correttamente comparate circostanze concorrenti), dall’altro motivatamente ritenendo la
congruità del trattamento sanzionatorio dalle stesse parti proposto.
Tale motivazione, avuto riguardo alla rinunzia alla contestazione delle prove e della
qualificazione giuridica dei fatti costituenti oggetto di imputazione implicita nella domanda di
patteggiamento, nonché alla speciale natura dell’accertamento devoluto al giudice del merito in
sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente
adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata
giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di
Benedetto, rv. 191135; Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez.
un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv. 214637).
Giova ricordare che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle
parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all’art. 129 c.p.p.., può
essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal
testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di
cui all’art. 129 succitato. Di conseguenza, il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle
ipotesi di cui al citato art. 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione
soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa
la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in
caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione – anche implicita – che è stata
compiuta la verifica richiesta dalle legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di
proscioglimento ex art. 129 c.p.p.” (Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270;
da ultimo, Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622).

2

ritenere sufficiente il richiamo degli elementi di prova in atti.

t

Nel caso di specie la sentenza impugnata si è attenuta correttamente al suddetto principio
e non risulta esservi prospettazione nel ricorso di profili che portino ad affermare l’evidenza
della sussistenza di profili rilevanti ai sensi dell’art. 129 cod proc pen.
Del resto, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la decisione del
giudice va interpretata nel senso più favorevole al rispetto della volontà negoziale del PM e
dell’imputato, essendo applicabile il principio di conservazione di cui all’art. 1367 c.c. (Sez. 3,
18 giugno 1999, Bonacchi ed altro, rv. 215071).
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per

nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.
L’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata
successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/3000, De Luca, Rv.
217266).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2017
Il Con,,s1liere estensore

Il Pre ‘dentW
,

il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

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