Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15890 del 06/12/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 15890 Anno 2013
Presidente: MARZANO FRANCESCO
Relatore: FOTI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATO

RALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO

il 3 at111013(1/~111~111 DI POTENZA

nei confronti di:
1) PERGOLA GERARDO N. IL 07/10/1965 * C/
avverso la sentenza n. 1152/2009 TRIBUNALE di POTENZA, del
23/11/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere D tt. GIACOMO FOTI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

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Data Udienza: 06/12/2012

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Potenza ricorre per
cassazione avverso la sentenza del tribunale della stessa città, del 23 novembre 2011, che, su
accordo delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a Pergola Gerardo, imputato ex
artt. 81, 590 cod. pen, 186 co. 2, 2 bis e 7 del codice della strada, la pena di tre mesi e dodici
giorni di arresto, convertita nella corrispondente pena pecuniaria, previo riconoscimento della
continuazione tra i reati contestati (ritenuto più grave quello di cui all’art. 186 co. 2, 2 bis e 7
c.d.s.) nonché delle circostanze attenuanti generiche, applicata la diminuente del rito e tenuto
conto della recidiva contestata.
Nel ricorso, contesta anzitutto il PG la configurabilità della continuazione tra i reati, ed
ancora, il criterio di calcolo della pena, con riguardo alla individuazione del reato più grave.
Con memoria depositata presso la cancelleria di questa Corte, il difensore dell’imputato
chiede dichiararsi inammissibile ovvero improcedibile o infondato il ricorso.

considerato in diritto.
Il ricorso è fondato sotto il primo, assorbente, profilo.
Questa Corte ha affermato (Cass. n.16693/05 e n. 3579 del 29.11.06 rv 236018) che la
“unicità del disegno criminoso” tipica del reato continuato (art. 81 c.p., comma 2) non si
concilia con i reati colposi, nei quali l’evento non è voluto dall’agente, così che la condotta,
questa si genericamente voluta, non può considerarsi in alcun modo finalizzata. Salvo che
l’agente abbia posto in essere il reato colposo agendo nonostante la previsione dell’evento:
ipotesi quest’ultima la cui riconoscibilità è data dalla contestazione dell’aggravante di cui
all’art. 61 c.p., comma 1, n. 3.
Tale principio, che questa Corte condivide, esclude dunque la configurabilità della
continuazione tra il delitto di lesioni colpose, non aggravato dalla colpa con previsione, ed i
reati contravvenzionali descritti sub art. 186 del codice della strada.
Orbene, nel caso di specie il giudice del merito non si è adeguato al richiamato
orientamento, avendo egli ritenuto la continuazione tra i predetti reati, benché quello di
lesioni non si presentasse caratterizzato da colpa con previsione dell’evento.
Il vizio segnalato travolge l’accordo intercorso tra le parti, di guisa che la sentenza
impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di
Potenza per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di
Potenza per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2012.

Ritenuto in fatto.

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