Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1589 del 20/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1589 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) PANARO NICOLA N. IL 12/09/1968
avverso l’ordinanza n. 6/2011 TRIBUNALE di SANTA MARIA
CAPUA VETERE, del 08/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

Data Udienza: 20/11/2012

Ritenuto in fatto

Con ordinanza deliberata 1’8 novembre 2011 il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere rigettava il reclamo proposto da Panaro Nicola ex art. 18 ter ord.
pen. avverso il provvedimento in data 27 agosto 2010 che disponeva il mancato
inoltro di una missiva assoggettata a trattenimento, osservando che

Il

provvedimento reclamato faceva fondato riferimento all’ambiguità del contenuto
della lettera, il cui inoltro poteva quindi effettivamente costituire pericolo per

Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il condannato
contestando li merito della decisione e ribadendo la mancanza di motivazione
sull’ambiguità dei contenuti della missiva, affermati in termini apodittici.

Considerato In diritto

L’impugnazione è inammissibile in quanto basata su motivi non specifici e
comunque manifestamente infondati.
Rileva il Collegio, infatti, che il ricorso, più che individuare singoli aspetti del
provvedimento impugnato da sottoporre a censura, tende a provocare una nuova
valutazione del merito con argomentazioni del tutto generiche, operazione
preclusa avanti a questa Corte.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di
esonero in mancanza di elementi indicativi dell’assenza di colpa (Corte Cost,
sent. n. 186 del 2000) – al versamento alla Cassa delle ammende di una somma
congruamente determinabile in C 1000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2012.

l’ordine pubblico e la sicurezza.

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