Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1589 del 08/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1589 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ARENA GIOVANNI N. IL 16/05/1959
avverso la sentenza n. 2543/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
30/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 08/10/2013

)7

R.G. 16819/2013
Motivi della decisione

Il difensore di Arena Giovanni ricorre avverso la sentenza
30.11.2012 della Corte d’Appello di Torino che ha condannato
l’imputato per ricettazione continuata ed altro lamentando vizio di

ricettazione sub b) c) e g) e del relativo elemento soggettivo, alla
diversa qualificazione del fatto ai sensi dell’art.712 cod.pen..
Il ricorso è inammissibile perché mera reiterazione dei
motivi di appello, senza alcuna specifica critica alle
argomentazioni con le quali la Corte territoriale li ha rigettati. Le
censure sono di merito risolvendosi in ipotesi alternative e come
tali non sono consentite in questa sede.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il
provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato
che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle
spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità – al
versamento a favore della Cassa delle ammende della somma di
mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della
somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così dec o i R

, 08.10.2013.

motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di

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