Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15889 del 06/12/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 15889 Anno 2013
Presidente: MARZANO FRANCESCO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) AUGUGLIARO FRANCESCO N. IL 15/10/1956
avverso la sentenza n. 6324/2011 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
24/01/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
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lettc~le conclusioni del PG Dott. L.—-“?.Z

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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 06/12/2012

Ricorrente AUGUGUARO Francesco

Ritenuto in fatto

Con

la sentenza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Milano

reclusione ad AGUGUARQ Francesco quale responsabile del delitto di cui
all’art. 589, commi 1° e 2° cod. pen., commesso in danno di Bancora Silvio
investito mentre attraversava la strada, sia pure al di fuori delle apposite strisce
pedonali, da sinistra verso destra rispetto alla direzione di marcia del
motoveicolo condotto dall’imputato a velocità non adeguata alle condizioni di
traffico ed alle caratteristiche del tratto di strada percorso,interessato da
numerose intersezioni sì da provocarne la morte a seguito delle gravissime
lesioni subite nell’impatto.
All’imputato veniva riconosciuta la sospensione condizionale della pena ed
applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida per il periodo di UN anno.
Ricorre per cassazione l’Agugliaro a mezzo del difensore denunziando la
violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in punto all’applicata
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
avendo il Giudice di prime cure del tutto omesso di dar conto dell’iter logico
seguito per addivenire alla determinazione della durata della stessa in misura
decisamente superiore al minimo edittale.
Censura inoltre il ricorrente la violazione del disposto dell’art. 222, comma 2

bis cod. strada per la mancata applicazione, in caso di pronunzia di sentenza di
patteggiamento, della diminuzione fino ad un terzo della suddetta sanzione

applicava, ex artt. 444 e segg. cod.proc. pen., la pena di mesi SETTE di

amministrativa, lamentando altresì il vizio di difetto di motivazione anche ove si
ritenga implicitamente applicata detta diminuzione attesochè, in tal caso, il GIP
avrebbe considerato la durata base di detta sanzione in misura pari ad UN anno
e mesi SEI (considerevolmente superiore al minimo edittale ) per poi ridurla di
un terzo, ad UN anno.
Con requisitoria scritta in atti il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto
del ricorso.
Con memoria di replica depositata in cancelleria in data 16 novembre 2012, il
difensore dell’imputato ha insistito per l’accoglimento del ricorso, ribadendo le
già dedotte censure.

1

A_

considerato in diritto

Il ricorso è fondato e va accolto.
Pur discostandosi notevolmente il Primo Giudice dal minimo edittale di durata
della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida,stabilito, nel caso di specie, in ragione di giorni QUINDICI ( art.222,
comma 2° cod. strada ) ha omesso di esplicitare qualsivoglia motivazione sul
punto; ciò in difformità dal consolidato orientamento della giurisprudenza di

elemento, a suffragio della gravità del fatto ( presumibilmente posta a base della
statuizione adottata dal GIP del Tribunale di Milano ) è dato ricavare dal residuo
ordito argomentativo della decisione impugnata.
Sussiste altresì la denunziata violazione dell’art. 222, comma 2 – bis cod. strada,
non essendo dato ricavare, dalla parte motiva della sentenza impugnata, il
benchè minimo accenno alla prefissata durata base della sospensione della
patente di guida,sulla . quale il GIP avrebbe poi dovuto operare la diminuzione
fino ad un terzo, come previsto in sede di applicazione della pena nell’ambito del
procedimento di cui agli artt. 444 e segg. cod. proc.pen.
L’impugnata sentenza deve quindi esser annullata limitatamente al punto
relativo alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida – statuizione rimessa all’esclusiva discrezionalità del
giudice del merito – con rinvio degli atti al Tribunale di Milano che provvederà ad
adottare le necessarie determinazioni, in conformità a quanto testè precisato.

PQM

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al punto concernente la durata
della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida, con rinvio al Tribunale di Milano.
(

4Tsì deciso in Roma,lì 6 dicembre 2012.

questa Corte ( cfr., ex multis, Sez IV n. 17537 del 16 gennaio 2009). Né alcun

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