Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15888 del 06/12/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 15888 Anno 2013
Presidente: MARZANO FRANCESCO
Relatore: FOTI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

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I) BESANA GIOVANNA N. IL 29/04/1959
23) LAVATELLI MARCO N. IL 12/04/1991
3) LAVATELLI FEDERICA N. IL 22/01/1987
avverso il decreto n. 1100/2010 GIP TRIBUNALE di SANREMO, del
04/10/2010

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GI COMO FOTI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. h
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Data Udienza: 06/12/2012

-1- Besana Giovanna, Lavatelli Marco e Lavatelli Federica, coniuge, la prima, e figli, gli
ultimi due, di Lavatelli Valter, deceduto in conseguenza di incidente stradale avvenuto il
23.9.2010 sull’autostrada A10, propongono ricorso per cassazione avverso il decreto di
archiviazione emesso “de plano” dal Gip del Tribunale di Sanremo in data 4 ottobre 2010,
del quale chiedono l’annullamento.
-2- Si dolgono i ricorrenti, adducendo i vizi di motivazione e di violazione di legge, del
fatto che, nonostante fosse stata proposta opposizione, ex art. 410 c.p.p., il giudice abbia
disposto l’archiviazione del procedimento “de plano”, avendo dichiarato inammissibile
l’opposizione, benché nella stessa fosse stato indicato l’oggetto delle indagini suppletive e
dei relativi elementi di prova, certamente pertinenti rispetto alla notizia di reato, come
ammesso dallo stesso Gip, e rilevanti ai fini dell’accertamento dei fatti.
Considerato in diritto.
-1- Il ricorso è fondato, atteso che la dedotta omissione configura una violazione del diritto
della persona offesa al contraddittorio, ex art. 178/c c.p.p.
In tema di archiviazione, questa Corte ha, invero, affermato che “Qualora sia stata
proposta opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, il Gip, ai sensi
dell’art. 410 cod. proc. pen., può disporre l’archiviazione con provvedimento de plano
esclusivamente in presenza di due condizioni, delle quali deve dare atto con adeguata
motivazione, e cioè l’inammissibilità dell’opposizione, per l’omessa indicazione dell’oggetto
dell’investigazione suppletiva, e l’infondatezza della notizia di reato. Al di fiori di tali
ipotesi, in presenza di opposizione della persona offesa, non può che ricorrersi al
procedimento camerale, senza il quale il provvedimento di archiviazione deve considerarsi
emesso con violazione della garanzia del contraddittorio e perciò impugnabile con il ricorso
per cassazione” (Cass. nn. 23624/04 – 10682/03).
E’ stato, altresì, affermato che: “Nel disporre l’archiviazione ‘de plano’ nonostante
l’opposizione proposta dalla persona offesa, ai sensi dell’art. 410 comma secondo cod. proc.
pen., il giudice deve limitare il giudizio di ammissibilità sull’opposizione ai soli profili di
pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiesti, senza valutarne la capacità
probatoria, non potendo anticipare, attraverso il decreto, valutazioni di merito in ordine alla
fondatezza o all’esito delle indagini suppletive indicate, dal momento che l’opposizione è
rivolta esclusivamente a sostituire il provvedimento ‘de piano’ con il rito camerale” (Cass.
nn. 46457/03, 40593/08, 38534/08, 40509/10, 35787/12).
Orbene, a tali principi non si è attenuto il Gip il quale, dopo avere ricordato le risultanze in
atti, ed avere ammesso che dalle indagini suppletive indicate dagli opponenti potrebbero
manifestarsi dubbi circa l’esatta ricostruzione della dinamica dell’incidente, ha poi rilevato
che esse non potrebbero far emergere concreti elementi a carico della persona indicata quale
responsabile dell’incidente e del decesso del Lavatelli, o di terzi, attesa l’attendibilità delle
dichiarazioni testimoniali acquisite, ritenute in sintonia con quanto segnalato dalla polizia
giudiziaria. Con ciò avendo evidentemente il giudice proposto una vera e propria, indebita,
anticipazione circa l’efficacia probatoria delle indagini suppletive, l’esito delle stesse ed il
loro rapporto con gli elementi probatori già acquisiti.
Il Gip, quindi, in tale situazione, prima di decidere sulla richiesta, avrebbe dovuto
instaurare il contraddittorio tra le parti e, dunque, fissare un’udienza camerale nelle forme
previste dall’art. 127 c.p.p.
-2- Il provvedimento impugnato deve essere, dunque, annullato senza rinvio, con
trasmissione degli atti al Tribunale di Sanremo per l’ulteriore corso.

Ritenuto in fatto.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al
Tribunale di Sanremo per l’ulteriore corso.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2012.

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