Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15887 del 23/11/2012
Penale Ord. Sez. 4 Num. 15887 Anno 2013
Presidente: MARZANO FRANCESCO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA
ORDINANZA
Sull’istanza di correzione di errore materiale proposta da :
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE
della sentenza di q uesta Corte del 26 ottobre 2011 che ha ri gettato il ricorso proposto da
Dl Prima Michele Francesco avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO DI PALERMO del 21
aprile 2010, nei confronti di :
DI PRIMA MICHELE FRANCESCO N. IL 24.03.1969
sentita la relazione fatta dal Consi g liere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI ;
udite le conclusioni del PG in persona del dott. Vito D’Ambrosio che ha chiesto procedersi alla
richiesta correzione
RITENUTO IN FATTO
1. Con istanza in data 23 lu g lio 2012 il MinistRrim dell’Economia e Finanze chiedeva disporsi
la correzione dell’errore materiale asseritamente contenuto nella sentenza di q uesta
Corte n. 1457 in data 26.10.2011 con cui era stato ri gettato il ricorso di Di Prima
Michele Francesco avverso la decisione della Corte d’Appello di Palermo che aveva
rigettato la domanda di riparazione per l’In g iusta detenzione subita dallo stesso ,
chiedendo venisse dato atto nel corpo della decisione dell’avvenuta rituale costituzione
in g iudizio dell’Amministrazione a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Deve e può procedersi alla correzione del se g nalato errore materiale rilevabile icto acuii.
E’ peraltro esperibile la presente procedura, in q uanto la correzione richiesta comporta
Data Udienza: 23/11/2012
una correzione non concettuale, ma soltanto materiale, non producendo modificazioni
del provvedimento, né apparendo disarmonica con la statuizione fondamentale (di
rigetto) ivi contenuta
P.Q,M.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 novembre 2012
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dispone correggersi la motivazione della sentenza CE221350 nel senso che, a pagina
due dopo le parole “ai fini che in questa sede interessano” devono intendersi e leggere
anche le parole “il Ministero resistente ha prodotto memoria con la quale chiede che il
ricorso venga dichiarato inammissibile o rigettato”. Dispone che del presente
provvedimento venga fatta annotazione sull’originale dell’atto.