Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15887 del 21/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15887 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: TUTINELLI VINCENZO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TORRETTA RAUL nato il 18/08/1975 a AVEZZANO

avverso la sentenza del 08/02/2016 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;

Data Udienza: 21/11/2017

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello dell’Aquila ha confermato la sentenza
11 febbraio 2015 del Tribunale di Avezzano di condanna dell’odierno ricorrente per una
fattispecie di ricettazione di assegno di provenienza delittuosa.
Avverso tale provvedimento, propone ricorso per cassazione l’imputato TORRETTA Raul
articolando i seguenti motivi.
1. Violazione di legge e motivazione manifestamente illogica, contraddittoria, carente.

appagante motivazione in ordine alla condanna perché è stata ritenuta inverosimile la legittima
disponibilità della somma di 350 Euro in ragione della condizione di disoccupato dell’imputato.
2. Violazione di legge e motivazione manifestamente illogica, contraddittoria, carente in
relazione alla eccessività della pena e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti
generiche. Afferma il ricorrente che la Corte avrebbe dovuto tenere in considerazione tutti i
parametri di cui all’articolo 133 cod. pen. ed in particolare modalità dell’azione, modico importo
dell’assegno, limitato danno cagionato dalla messa in circolazione, personalità del colpevole. La
motivazione sarebbe inoltre generica apparente anche con riferimento al rigetto delle
circostanze attenuanti generiche

è fondato dalla Corte sulla mancanza di elementi

positivamente valutabili.
3. Violazione di legge in relazione

agli articoli 125-546-192 cod. proc. pen. e

contraddittorietà della motivazione in relazione all’elemento soggettivo del reato.
Afferma il ricorrente che la Corte non avrebbe valutato tutti i fattori positivi che
connotavano la buona fede dell’imputato offrendo una versione dei fatti che ingiustificatamente
la Corte avrebbe disatteso.
Il ricorso è inammissibile.
L’iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi, fondandosi esso
su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi di prova e sulla loro coordinazione in
un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità
logica e giuridica l’attribuzione a detti elementi del requisito della univocità, in quanto
conducenti all’affermazione di responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio. Nel
provvedimento impugnato risulta evidenziata l’accertata, e mai convincentemente giustificata,
disponibilità dei titoli di provenienza furtiva in oggetto (all’evidenza acquisita fuori dai canali
ordinari e legittimi di circolazione). In tal modo, la Corte di appello si è correttamente
conformata – quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato – al consolidato
orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, rv.
248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova
dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa o non attendibile
indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della
volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d’altro canto
(Sez. II, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella

e

2

Afferma il ricorrente che la lettura del provvedimento impugnato non offre una congrua ed

forma eventuale quando l’agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa
acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza
di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l’ipotesi
contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta provenienza. Né si richiede all’imputato di
provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile
spiegazione dell’origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere
probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l’indicazione

essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero
convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, Rv. 236914).
Si è anche, più specificamente, chiarito (da ultimo, Sez. II, n. 22120 del 07/02/2013,
Mercuri, Rv. 255929), che chi riceva od acquisti un assegno bancario al di fuori delle regole
che ne disciplinano la circolazione è necessariamente consapevole della sua provenienza
illecita.
Il ricorso, articolato in fatto, non incide sulla logicità, congruenza o coerenza intrinseca o
estrinseca della motivazione, limitandosi a proporre una interpretazione alternativa delle
emergenze processuali. Al proposito, va ricordato che, secondo il costante insegnamento di
questa Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di
fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di
ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6^, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio,
rv. 234559; sez. 6^, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099)., la cui valutazione
è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità
la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle
risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
La graduazione della pena, infine, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni
previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di
merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati
negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di
cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non
sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013,
04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre. Invero, una
specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione
alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga
superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto
dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: “pena congrua”,
“pena equa” o “congruo aumento”, come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a
delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596)
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per
il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
3

e

di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano

nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.
L’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata
successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/3000, De Luca, Rv.
217266).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

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