Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15885 del 21/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15885 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: TUTINELLI VINCENZO

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
CAMBRIA SALVATORE nato il 01/01/1957 a CATANIA
SPAMPINATO ROBERTO nato il 22/04/1972 a CATANIA

avverso la sentenza del 05/10/2016 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;

Data Udienza: 21/11/2017

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Catania ha confermato la
dichiarazione di penale responsabilità degli odierni ricorrenti in relazione ad una fattispecie di
ricettazione di beni di provenienza furtiva in data 17 novembre 2006 (con contestazione di
recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale per entrambi) e, ritenuta alla sussistenza del
vincolo della continuazione fra i fatti oggetto del giudizio e quelli già giudicati con sentenza del
Tribunale di Catania del 20 novembre 2006, esecutiva il 27 aprile 2007, ritenuta più grave la

Avverso tale provvedimento, propongono ricorso per cassazione gli imputati CAMBRIA
Salvatore e SPAMPINATO Roberto articolando i seguenti motivi.
Ricorso CAMBRIA Salvatore.
1. Violazione di legge e motivazione manifestamente carente in relazione alla proposta
riqualificazione del fatto da ricettazione a furto aggravato.
Afferma il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe ritenuto non dimostrata la
partecipazione al furto in ragione della distanza geografica rispetto al luogo in cui era avvenuto
il delitto presupposto. Tuttavia, si tratterebbe di valutazione erronea perché la distanza tra i
due luoghi sarebbe minima. Inoltre, la disponibilità dei beni sarebbe stata accertata a distanza
di 24 ore circa dal furto.
2. Mancanza della motivazione in ordine al rigetto delle circostanze attenuanti generiche.
Afferma ricorrente che il riferimento ai numerosi precedenti penali dell’imputato non
sarebbe sufficiente a fondare il rigetto delle circostanze attenuanti generiche.
Ricorso SPAMPINATO ROBERTO.
Anche lo Spampinato contesta la motivazione del provvedimento impugnato in relazione
alla mancata riqualificazione del fatto da ricettazione a furto proprio in relazione alla affermata
contiguità dei luoghi in cui erano avvenuti furti e dove era stata accertata la ricettazione.
I ricorsi sono inammissibili, perché, articolati in fatto, non incidono sulla logicità,
congruenza o coerenza intrinseca o estrinseca della motivazione, limitandosi a proporre una
interpretazione alternativa delle emergenze processuali. Al proposito, va ricordato che,
secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione
quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma
adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez.
6^, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6^, n. 25255 del 14 febbraio 2012,
Minervini, rv. 253099)., la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito,
senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il
ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del
02/12/2003, 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). Alle suesposte considerazioni consegue la
dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa
delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
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violazione contestata in questa sede ha rideterminato la pena nei limiti ritenuti di giustizia.

determina equitativamente in C 3000,00. L’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della
eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del
22/11/3000, De Luca, Rv. 217266).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
e ciascuno al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 21 novembre 2017

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