Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15883 del 21/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15883 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: TUTINELLI VINCENZO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VIRGILIO PASQUALE nato il 30/05/1971 a CARAPELLE

avverso la sentenza del 23/09/2015 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;

Data Udienza: 21/11/2017

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna
dell’odierno ricorrente, VIRGILIO Pasquale ,in relazione ad una rapina aggravata commessa in
Cerignola il 5 gennaio 1996, con contestazione di recidiva specifica reiterata ed
infraquinquennale.
Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione l’imputato articolando i
seguenti motivi.

responsabilità.
Afferma ricorrente che la Corte avrebbe contraddittoriamente considerato il medesimo
impianto probatorio a carico dei due diversi imputati giungendo a conclusioni opposte per l’uno
e per l’altro. La motivazione sarebbe poi carente in relazione alla richiesta applicazione delle
circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza.
Afferma il ricorrente che, anche considerato il tempo trascorso dai fatti, avrebbe dovuto
essere considerata tale circostanza.
Il ricorso è inammissibile.
Quanto all’affermazione di penale responsabilità, l’iter argomentativo del provvedimento
impugnato appare esente da vizi, fondandosi esso su di una compiuta e logica analisi critica
degli elementi di prova e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce
del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l’attribuzione a detti elementi
del requisito della univocità, in quanto conducenti all’affermazione di responsabilità al di là di
ogni ragionevole dubbio. Il ricorso, articolato in fatto, non incide sulla logicità, congruenza o
coerenza intrinseca o estrinseca della motivazione, limitandosi a proporre una interpretazione
alternativa delle emergenze processuali. Al proposito, va ricordato che, secondo il costante
insegnamento di questa Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura
degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e
diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6^, n. 27429 del 4
luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6^, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv.
253099)., la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa
integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più
adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003,
06/02/2004, Elia, Rv. 229369). Per altro verso, deve rilevarsi come l’articolazione dei motivi
prenda in considerazione del tutto separatamente i singoli atti senza considerarne la logica
complessiva. Al proposito, va ricordato come questa Corte ha costantemente affermato che il
requisito della gravità degli indizi di colpevolezza non può essere ritenuto insussistente sulla
base di una valutazione separata ed atomistica dei vari dati probatori, dovendosi invece
verificare se gli stessi, coordinati ed apprezzati globalmente secondo logica comune, assumano
la valenza richiesta dall’art. 273 cod. proc. pen., atteso che essi, in considerazione della loro

2

1. Contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione alla dichiarazione di penale

natura, sono idonei a dimostrare il fatto se coordinati organicamente.( Sez. 2, Sentenza n.
9269 del 05/12/2012, dep. 27/02/2013, Rv. 254871).
Quanto al giudizio di valenza delle circostanze attenuanti, si deve prendere atto del fatto
che il giudizio di valenza delle circostanze attenuanti generiche è fondato su motivazione
esente da manifesta illogicità che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n.
42688 del 24/9/2008, Rv. 242419) dovendosi ribadire il principio affermato da questa Corte
secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel, prenda in considerazione tutti gli

egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o
superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv.
249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per
il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00.
L’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata
successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/3000, De Luca, Rv.
217266).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2017
,

elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che

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