Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15882 del 21/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15882 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: TUTINELLI VINCENZO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RIONDINO ANTONIO nato il 04/08/1964 a MARGHERITA DI SAVOIA

avverso la sentenza del 23/02/2016 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;

Data Udienza: 21/11/2017

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza
resa dal Tribunale di Foggia-sezione distaccata di Trinitapoli-in data 1 marzo 2012, di
condanna dell’odierno ricorrente, RIONDINO Antonio, per i delitti di furto in abitazione,
estorsione, inottemperanza alle prescrizioni imposte in sede di misura di prevenzione.
Avverso tale provvedimento, propone ricorso per cassazione l’imputato articolando i
seguenti motivi.

di penale responsabilità a fronte della richiesta di assoluzione.
Il ricorrente contesta in particolare l’attendibilità dell’unico testimone, RIONTINO Salvatore
le cui dichiarazioni risulterebbe invece equivoche e contraddittorie sussistendo ampie
imprecisioni ove si confrontino le dichiarazioni rese in sede di indagine rispetto a quelle rese in
sede di dibattimento. In particolare, il teste avrebbe comunicato di aver ritrovato gli assegni
solo 4 mesi dopo rispetto al partito furto mentre il ritrovamento sarebbe avvenuta solo dopo
15 giorni; ulteriori imprecisioni riguarderebbero la ricostruzione degli ulteriori fatti. Peraltro,
non vi sarebbero i presupposti per ritenere sussistente il delitto di cui all’articolo 624 bis cod.
pen. né il delitto di cui all’articolo 629 dello stesso codice posto che non sarebbe comprensibile
nemmeno in che cosa si sarebbe estrinsecata la minaccia e che non sarebbe comprensibile
perché non debba ritenersi veritiera la versione offerta dall’imputato per cui il denunciante
avrebbe offerto spontaneamente la somma di denaro per poter riavere il proprio computer.
2. Violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla richiesta di
riqualificazione delle condotte in termini di truffa. Afferma ricorrente che, sussistendo un
elemento comune dei due reati costituito dall’ingiusto profitto e mancando nel caso di specie
qualsivoglia minaccia, la riqualificazione dovrebbe essere obbligata potendosi ritenere le
condotte dell’imputato dirette ad indurre in errore la parte offesa.
3. Violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla richiesta
concessione dell’attenuante del fatto di lieve entità. Afferma il ricorrente che la motivazione
della Corte territoriale, per cui il valore del bene non permetterebbe l’applicazione della
invocata attenuante, sarebbe inidonea ed illogica.
Il ricorso è inammissibile.
L’iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi, fondandosi esso
su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi di prova e sulla loro coordinazione in
un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità
logica e giuridica l’attribuzione a detti elementi del requisito della univocità, in quanto
conducenti all’affermazione di responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio. Il ricorso,
articolato in fatto, non incide sulla logicità, congruenza o coerenza intrinseca o estrinseca della
motivazione, limitandosi a proporre una interpretazione alternativa delle emergenze
processuali. Al proposito, va ricordato che, secondo il costante insegnamento di questa Corte,
esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a

,e.

2

1. Violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla dichiarazione

fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione
e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6^, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559;
sez. 6^, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099)., la cui valutazione è, in via
esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera
prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze
processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
Per altro verso, deve rilevarsi come l’articolazione dei motivi prenda in considerazione del

ricordato come questa Corte ha costantemente affermato che il requisito della gravità degli
indizi di colpevolezza non può essere ritenuto insussistente sulla base di una valutazione
separata ed atomistica dei vari dati probatori, dovendosi invece verificare se gli stessi,
coordinati ed apprezzati globalmente secondo logica comune, assumano la valenza richiesta
dall’art. 273 cod. proc. pen., atteso che essi, in considerazione della loro natura, sono idonei a
dimostrare il fatto se coordinati organicamente.( Sez. 2, Sentenza n. 9269 del 05/12/2012,
dep. 27/02/2013, Rv. 254871).
Non sussistono di conseguenza i presupposti per alcun profilo di rivalutazione delle
dichiarazioni del testimone, peraltro valutate sulla base di criteri logici e congrui alla Corte
territoriale, né è possibile rinvenire

alcun elemento idoneo a fondare alcun tipo di

riqualificazione giuridica.
Quanto poi alla invocata attenuante, deve

rilevarsi come logica possa ritenersi la

considerazione della Corte territoriale per cui il valore di 600 €, indicato quale valore del bene
sottratto, costituirebbe utilità non trascurabile anche in relazione al fatto che andrebbe
valutata anche l’utilità funzionale dello stesso bene sottratto.
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per
il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00.
L’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata
successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/3000, De Luca, Rv.
217266).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Rom il-21.- novembré 2017
Il Con

l’ere estensore

(/ncenzo Tutinellil_.—-

Il Presi.

(Ugo De Cr-sgh
/

)

tutto separatamente i singoli atti senza considerarne la logica complessiva. Al proposito, va

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