Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15881 del 21/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15881 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: TUTINELLI VINCENZO

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COLUCCIO ROCCO nato il 03/12/1975 a LOCRI
BEVILACQUA COSIMO nato il 16/02/1963 a MARINA DI GIOIOSA IONICA

avverso la sentenza del 11/10/2016 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;

Data Udienza: 21/11/2017

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Brescia ha confermato la
dichiarazione di penale responsabilità degli odierni ricorrenti per una fattispecie riqualificata in
termini di truffa aggravata in concorso avvenuta in Brescia il 10 dicembre 2009 escludendo la
sussistenza dell’aggravante di cui all’articolo 61 numero 7 cod. pen. rideterminando di
conseguenza la pena nei limiti ritenuti di giustizia.
Avverso tale provvedimento, propongono ricorso per cassazione gli imputati COLUCCIO

Ricorso COLUCCIO.
1-2. Violazione degli articoli 110-640 cod. pen. e 187-192-533 cod. proc. pen. nonché
motivazione palesemente illogica, contraddittoria e carente in punto dichiarazione di penale
responsabilità
Il ricorrente afferma la mancanza di artifizi e raggiri in quanto la falsità del timbro
utilizzato e delle dichiarazioni rese dall’imputato per come recepite dalla parte offesa non
sarebbe stata adeguatamente provata e comunque le circostanze riferite dalla medesima parte
offesa non sarebbero fornite di riscontro non avendo i giudici di merito disposto alcun
approfondimento in particolare con riferimento a quanto emerso nella escussione dell’effettivo
legale rappresentante della COGERA.
3-4. Inosservanza o erronea applicazione degli articoli 110-640 in relazione agli articoli
187-192-533 cod. proc. pen. nonché motivazione manifestamente illogica, contraddittoria,
carente in conseguenza della insufficienza della prova della sussistenza del conseguimento
dell’elemento materiale dell’ingiusto profitto.
Afferma ricorrente che mancherebbe in atti la prova dell’impossessamento del trattore
agricolo da parte degli imputati dopo che le altre due persone presenti i fatti avevano perso di
vista il veicolo con a bordo i due imputati. Il trattore sarebbe stato infatti trovato tre giorni
dopo nella disponibilità di altre persone.
Il ricorso BEVILACQUA ripropone sostanzialmente i motivi articolati dal coimputato e
richiamati al punto 1-2.
I ricorsi sono inammissibili.
L’iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi, fondandosi esso
su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi di prova e sulla loro coordinazione in
un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità
logica e giuridica l’attribuzione a detti elementi del requisito della univocità, in quanto
conducenti all’affermazione di responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio.
Il fatto che vi siano degli elementi riferiti dalla persona offesa non implica di per sé la
necessità di ulteriori riscontri o approfondimenti. In materia, il Collegio condivide la consolidata
giurisprudenza di legittimità secondo cui le regole dettate dall’art. 192, comma 3, cod. proc.
pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere
legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilità, previa verifica,
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Rocco e BEVILACQUA Cosimo articolando i seguenti motivi.

individuabile nella motivazione del provvedimento impugnato, della credibilità soggettiva del
dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più
penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi
testimone; inoltre, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere
opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Sez. U, sent. n. 41461
del 19/07/2012, dep. 24/10/2012, Bell’Arte ed altri, Rv. 253214; da ultimo, Sez. 2, sent. n.
43278 del 24/09/2015, dep. 27/10/2015, Manzini, Rv. 265104). Peraltro, costituisce principio
incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l’affermazione secondo la quale la valutazione

propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere
rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni
(ex plurimis, Sez. 6, sent. n. 27322 del 14/04/2008, dep. 04/07/2008, De Ritis e altri, Rv.
240524; Sez. 3, sent. n. 8382 del 22/01/2008, dep. 25/02/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6,
sent. n. 443 del 04/11/2004, dep. 13/01/2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, sent. n. 3348
del 13/11/2003, dep. 29/01/2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, sent. n. 22848 del 27/03/2003,
dep. 23/05/2003, Assenza, Rv. 225232).
Su tutti gli altri punti il ricorso, articolato in fatto, non incide sulla logicità, congruenza o
coerenza intrinseca o estrinseca della motivazione, limitandosi a proporre una interpretazione
alternativa delle emergenze processuali. Al proposito, va ricordato che, secondo il costante
insegnamento di questa Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura
degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e
diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6^, n. 27429 del 4
luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6^, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv.
253099)., la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa
integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più
adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003,
06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
Ancora, deve rilevarsi come l’articolazione dei motivi prenda in considerazione del tutto
separatamente i singoli atti senza considerarne la logica complessiva. Al proposito, va ricordato
come questa Corte ha costantemente affermato che il requisito della gravità degli indizi di
colpevolezza non può essere ritenuto insussistente sulla base di una valutazione separata ed
atomistica dei vari dati probatori, dovendosi invece verificare se gli stessi, coordinati ed
apprezzati globalmente secondo logica comune, assumano la valenza richiesta dall’art. 273
cod. proc. pen., atteso che essi, in considerazione della loro natura, sono idonei a dimostrare il
fatto se coordinati organicamente.( Sez. 2, Sentenza n. 9269 del 05/12/2012, dep.
27/02/2013, Rv. 254871).
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e,
per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che,
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della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una

ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C
3000,00. L’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata
successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/3000, De Luca, Rv.
217266).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
e ciascuno al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2017
e eensore

Il Presi

Il Consigli

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