Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15880 del 21/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15880 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: TUTINELLI VINCENZO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SCALETTA GIUSEPPE nato il 07/03/1960 a ALTAVILLA MILICIA

avverso la sentenza del 15/11/2016 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;

Data Udienza: 21/11/2017

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza
15 aprile 2015 del Tribunale di Venezia con cui l’odierno ricorrente, SCALETTA Giuseppe, era
stato condannato per il delitto di tentata estorsione.
Avverso tale provvedimento, propone ricorso per cassazione l’imputato lamentando
contraddittorietà della motivazione.
Afferma il ricorrente che la persona offesa avrebbe affermato solo a distanza di sette anni
dall’accaduto di essere stata minacciata dall’imputato. In particolare, secondo il ricorrente, non

ricostruzione dei fatti sarebbe inverosimile.
Il ricorso è inammissibile.
Infatti, l’iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi,
fondandosi esso su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi di prova e sulla loro
coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di
adeguata plausibilità logica e giuridica l’attribuzione a detti elementi del requisito della
univocità, in quanto conducenti all’affermazione di responsabilità al di là di ogni ragionevole
dubbio. Il ricorso, articolato in fatto, non incide sulla logicità, congruenza o coerenza intrinseca
o estrinseca della motivazione, limitandosi a proporre una interpretazione alternativa delle
emergenze processuali. Al proposito, va ricordato che, secondo il costante insegnamento di
questa Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di
fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di
ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6^, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio,
rv. 234559; sez. 6^, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099)., la cui valutazione
è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità
la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle
risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
Ancora, deve rilevarsi come l’articolazione dei motivi prenda in considerazione del tutto
separatamente i singoli atti senza considerarne la logica complessiva. Al proposito, va ricordato
come questa Corte ha costantemente affermato che il requisito della gravità degli indizi di
colpevolezza non può essere ritenuto insussistente sulla base di una valutazione separata ed
atomistica dei vari dati probatori, dovendosi invece verificare se gli stessi, coordinati ed
apprezzati globalmente secondo logica comune, assumano la valenza richiesta dall’art. 273
cod. proc. pen., atteso che essi, in considerazione della loro natura, sono idonei a dimostrare il
fatto se coordinati organicamente.( Sez. 2, Sentenza n. 9269 del 05/12/2012, dep.
27/02/2013, Rv. 254871).
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per
il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.
2

sarebbe comprensibile il contenuto minaccioso delle espressioni dell’imputato e per il resto la

L’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata
successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/3000, De Luca, Rv.
217266).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Rorix21 novembre 2017

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