Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1588 del 20/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1588 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) BRUCATO VINCENZO N. IL 02/04/1947
avverso l’ordinanza n. 4461/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 12/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 20/11/2012

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza deliberata il 12 ottobre 2011 il Tribunale di sorveglianza
di Torino ha respinto il reclamo proposto da Brucato Vincenzo avverso
l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Cuneo, in data 18 agosto 2011,
di rigetto della sua istanza di esecuzione della pena residua presso la
propria abitazione, ex legge n. 199 del 2010.

di sorveglianza, convertito in ricorso per cessazione, il Brucato protestando
il suo ottimo comportamento intramurario e la mancata notificazione alla
sua persona del rapporto disciplinare del 17 agosto 2011, richiamato nel
provvedimento impugnato, in base al quale avrebbe subito la sanzione di
cinque giorni di esclusione dalle attività comuni, per rifiuto della terapia
antidiabetica, segnalando di aver già richiesto e di meritare il beneficio della
liberazione anticipata.

CONSIDERATO In DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza
di interesse, essendo terminata l’esecuzione in carcere della pena in data 30
marzo 2012, come da acquisita certificazione del dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria, e non avendo l’interessato manifestato,
con specifica e motivata deduzione, il suo interesse a coltivare
l’impugnazione (c.f.r., in senso conforme, seppure con riguardo al caso di
ricorso avverso provvedimento applicativo di una misura custodiale nelle
more revocata o divenuta inefficace: Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep.
Il 1 0/03/2011, Testini).
La sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori
di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte
secondo cui, qualora il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso
per cessazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di
inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del
procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della
cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996,
Vitale,

Rv.

Chiappetta,

206168;
Rv.

Sez.

208166;

7 del

U, n.

Sez.

25/06/1997,

6, n.

22747

dep. 18/07/1997,
del

06/03/2003,

dep. 22/11/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006,
dep. 14/09/2006, De Mitri, Rv. 234859).

1

-\ 1

Avverso la predetta ordinanza ha proposto reclamo allo stesso Tribunale

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 20 novembre 2012.

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