Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1588 del 08/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1588 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VENUTI PAOLINO N. IL 09/02/1959
avverso la sentenza n. 425/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
25/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 08/10/2013

R.G. 16793/2013
Motivi della decisione

Il difensore di Venuti Paolino,nell’interesse del
assistito,

suo

ricorre avverso la sentenza 25.9.2012 della Corte

d’appello di Bari, che l’ha condannato per porto d’arma impropria

per l’errata interpretazione degli elementi probatori ; 2) l’erronea
interpretazione dell’art.192 cod.proc.pen. ; 3) l’intervenuta
prescrizione .
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato
e generico.
Le censure si limitano ad una confusa e genericissima
censura sulla motivazione della sentenza priva della precisa
indicazione degli elementi motivazionali che sarebbero stati
trascurati nella sentenza impugnata; quest’ultima ha invece
correttamente motivato sul rinvenimento del bastone , dei coltelli
e del piede di porco , trovati nella disponibilità dell’imputato a
seguito di perquisizione sulla vettura dallo stesso condotta.
L’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido
rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129
cod. proc. pen. in particolare la prescrizione dei reati, maturata

e di arnesi atti allo scasso, lamentando 1) vizio di motivazione

successivamente alla pronuncia di secondo grado.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto
deve essere condannato al pagamento delle spese del
procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a
favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro, così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

I

2

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della
somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 08.10.2013.

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