Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1588 del 04/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1588 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI MATOLA MASSIMO N. IL 18/10/1966
avverso la sentenza n. 1916/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
13/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 04/12/2015

RITENUTO IN FATTO

che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli ha

confermato la sentenza di prime cure che aveva condannato Di Matola Massimo
per il delitto di cui agli articoli 476-482 cod.pen.;

l’imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando una violazione di legge in
merito alla affermazione della penale responsabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile siccome costituito soltanto da
un del tutto generico richiamo alla violazione di legge, senza la benché minima
indicazione circa le specifiche ragioni per le quali, nel caso in esame, detto vizio
dell’impugnata decisione sarebbe da ritenere esistente e in ogni caso non può
questa Corte di legittimità rileggere i fatti concordemente accertati in entrambi i
gradi di merito; nella specie la motivazione dell’impugnata sentenza da, altresì,
conto espressamente delle doglianze dell’imputata disattendendole; che, inoltre,
giova rammentare, in punto di diritto e in via generale, come in tema di ricorso
per cassazione, quando ci si trovi dinanzi a una “doppia pronuncia conforme” e
cioè a una doppia pronuncia (in primo e in secondo grado) di eguale segno (vuoi
di condanna, vuoi di assoluzione), l’eventuale vizio di travisamento possa essere
rilevato in sede di legittimità, ex articolo 606 cod.proc.pen., comma 1, lett. e),
solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che
l’argomento probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta
introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di
secondo grado (v. Cass. Sez. IV 10 febbraio 2009 n. 20395);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.

1

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 4 dicembre 2015.

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