Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15878 del 21/11/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15878 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: TUTINELLI VINCENZO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DEL PRIORE ATTILIO nato il 10/03/1949 a SAN SEVERO
avverso la sentenza del 15/12/2015 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;
Data Udienza: 21/11/2017
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Brescia ha confermato la
dichiarazione di penale responsabilità dell’odierno ricorrente, DEL PRIORE Attilio, per truffa e
minacce e ha rideterminato la pena nei termini ritenuti di giustizia.
Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione l’imputato lamentando la
mancanza di motivazione in ordine a più punti della sentenza.
Afferma il ricorrente che mancherebbe la verifica della mancanza delle cause di non
punibilità di cui all’articolo 129 cod. proc. pen. non essendovi indicazione delle prove che
Deve rilevarsi l’inammissibilità del ricorso perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581,
comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata
ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura
formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed
esercitare il proprio sindacato.
Per altro verso, il ricorso risulta manifestamente infondato perché l’iter argomentativo del
provvedimento impugnato appare esente da vizi, fondandosi esso su di una compiuta e logica
analisi critica degli elementi di prova e sulla loro coordinazione in un organico quadro
interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica
l’attribuzione a detti elementi del requisito della univocità, in quanto conducenti
all’affermazione di responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio.
Infine deve rilevarsi che il ricorrente stesso viene meno al minimo onere di allegazione di
specifici elementi rilevanti e asseritamente pretermessi cui sarebbe tenuto l’impugnante nel
contesto del proprio atto.
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per
il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in € 3000,00.
L’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata
successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/3000, De Luca, Rv.
217266).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in/ R6ma f il 21 n vembse–2017
avrebbero determinato detto convincimento.