Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15877 del 21/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15877 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: TUTINELLI VINCENZO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE BARRE AARON nato il 12/03/1985 a MODENA

avverso la sentenza del 10/10/2016 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;

Data Udienza: 21/11/2017

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza
del Tribunale di Verona del primo febbraio 2011 con cui l’odierno ricorrente, DE BARRE Aaron,
era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per una fattispecie di rapina aggravata in
concorso.
Avverso tale provvedimento, propone ricorso per cassazione l’imputato articolando i
seguenti motivi.
1. Erronea applicazione dell’articolo 628 cod. pen..

fattispecie di furto aggravato. In particolare, difetterebbe la Corte territoriale non sarebbe
stata in grado di specificare quale sia stata la minaccia recata alla donna da parte degli
imputati. Rileva inoltre che il ricorrente non è mai stato riconosciuto dalla persona offesa con
motore del fatto e che la ricostruzione operata dalla persona offesa è completamente diversa
rispetto a quella resa dagli imputati.
2. Erronea applicazione dell’articolo 62 numero 4 cod. pen..
Lamenta il ricorrente che avrebbe tutto essere applicata al caso di specie la circostanza
attenuante del danno di speciale tenuità non comprendendosi quale altra voce potesse esservi
di danno oltre i 100 Euro sottratti alla donna.
Il ricorso è inammissibile.
Quanto ai profili attinenti alla ricostruzione del fatto, la stessa formulazione del ricorso non
prende nemmeno in considerazione il fatto che l’avvicinarsi di tre uomini di notte che
manifestano l’intenzione di perquisirla, costituivano per la parte offesa elementi ampiamente
idonei ad integrare una forza sopraffattrice che il carattere stesso dell’inganno contribuisce a
definire ingiusta. Quanto poi alla presenza sul luogo dei fatti dell’odierno ricorrente, risulta
dalla sentenza di secondo grado che sia stato lui stesso ad ammettere tale circostanza, il che
priva di ogni fondatezza il motivo di ricorso. Inoltre, l’iter argomentativo del provvedimento
impugnato appare esente da vizi, fondandosi esso su di una compiuta e logica analisi critica
degli elementi di prova e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce
del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l’attribuzione a detti elementi
del requisito della univocità, in quanto conducenti all’affermazione di responsabilità al di là di
ogni ragionevole dubbio.
Il ricorso, articolato in fatto, non incide sulla logicità, congruenza o coerenza intrinseca o
estrinseca della motivazione, limitandosi a proporre una interpretazione alternativa delle
emergenze processuali. Al proposito, va ricordato che, secondo il costante insegnamento di
questa Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di
fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di
ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6″, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio,
rv. 234559; sez. 6″, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099)., la cui valutazione
è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità
2

Il ricorrente contesta la qualificazione giuridica del fatto affermando al più sussistente una

la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle
risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
Quanto ai profili attinenti alla circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, deve
prendersi atto del fatto che la Corte ha logicamente motivato il rigetto avendo rilevato che il
reato di rapina lede non solo il patrimonio ma anche la libertà e l’integrità fisica e morale della
vittima e quindi, ai fini della configurabilità dell’attenuante del danno di speciale tenuità, è
necessaria una valutazione globale del pregiudizio subito dalla parte lesa (Sez. 2, Sentenza n.

2010 Rv. 247363) comprensivo del danno morale, nemmeno preso in considerazione dal
ricorrente.
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per
il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00.
L’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata
successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/3000, De Luca, Rv.
217266).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2017
Il Consigliere estensore

Il Pre ‘ e

e

50987 del 17/12/2015 Rv. 265685; con?. Sent. n. 41578 del 2006 Rv. 235386 e n. 19308 del

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