Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15875 del 21/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15875 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: TUTINELLI VINCENZO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
INFANTINO ANTONINO nato il 29/04/1980 a CATANIA

avverso la sentenza del 02/02/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;

Data Udienza: 21/11/2017

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza
del Tribunale di Catania di condanna dell’odierno ricorrente per i delitti di cui agli articoli 648640-491.
Avverso tale provvedimento, propone ricorso per cassazione l’imputato INFANTINO
Antonino articolando i seguenti motivi.
Manifesta illogicità, contraddittorietà, carenza della motivazione in ordine alle censure

Il ricorrente lamenta che la Corte si sia pronunciata in maniera contraddittoria in relazione
alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile.
Questa Corte Suprema (per tutte, Sez. 6^, sentenza n. 2642 del 14 gennaio 1999, CED
Cass. n. 212804) ha in più occasioni chiarito che le circostanze attenuanti generiche non
possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale “concessione” del giudice, ma
come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le
circostanze da valutare ai sensi dell’art. 133 c.p., che presentano tuttavia connotazioni tanto
rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della
quantificazione della pena. A questo orientamento si è correttamente conformata la Corte di
appello valorizzando, ai fini del diniego, l’assenza di congrui profili di meritevolezza. La relativa
motivazione, fondata su argomentazioni esaurienti, logiche e non contraddittorie, risulta,
pertanto, esente da vizi rilevabili in questa sede.
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per
il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00.
L’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata
successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/3000, De Luca, Rv.
217266).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
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