Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15874 del 21/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15874 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: TUTINELLI VINCENZO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TELLI DANIELE GUGLIELMO nato il 15/04/1974 a REGGIO CALABRIA

avverso la sentenza del 31/03/2016 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;

Data Udienza: 21/11/2017

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la
condanna dell’odierno ricorrente già pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria in data 26
gennaio 2010 unicamente in relazione al contestato delitto di ricettazione di assegno.
Avverso tale provvedimento, propone ricorso per cassazione l’imputato TELLI Daniele
articolando i seguenti motivi.
Violazione di legge per omessa applicazione dell’articolo 62 numero 4 cod. pen..

particolare tenuità e che erroneamente la Corte territoriale avrebbe omesso di applicare tale
diminuente non potendo ritenersi questa già assorbita dalla precedente concessione
dell’attenuante speciale del delitto di ricettazione perché nella sentenza di primo grado la
valutazione del danno patrimoniale era non era stata presa in considerazione.
Il ricorso è inammissibile.
In primo luogo, va rilevato come non risulta nemmeno proposta in sede di appello la
doglianza relativa alla concedibilità della circostanza attenuante del danno di modesta entità.
In secondo luogo, deve rilevarsi che la somma riportata nell’assegno non poteva ritenersi
alla stregua di somma di modesta entità come dimostrato dal fatto che trattavasi di
corrispettivo di un motociclo di grossa cilindrata.
Inoltre, è assunto ormai costante nella giurisprudenza di questa Corte quello per cui non è
configurabile la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità quando
oggetto del delitto di ricettazione siano assegni in bianco e documenti poiché il valore da
considerare per la valutazione del danno non è quello dello stampato, ma quello, non
determinabile, derivante dalla sua potenziale utilizzabilità (Sez. 2, Sentenza n. 24075 del
04/02/2015 Rv. 264115; Sez. 2, Sentenza n. 31169 del 01/06/2006 Rv. 234681).
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per
il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.
L’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata
successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/3000, De Luca, Rv.
217266).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2017
Il Consigliere estensore

Il Presidriy,

Afferma il ricorrente che il danno patrimoniale arrecato alla parte offesa risulterebbe di

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