Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15872 del 21/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15872 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: TUTINELLI VINCENZO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
OLIVIERO GIUSEPPE nato il 03/03/1982 a CERCOLA

avverso la sentenza del 11/01/2017 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;

Data Udienza: 21/11/2017

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza
del GIP di Brescia di condanna dell’odierno ricorrente per una fattispecie di rapina.
Avverso tale provvedimento, propone ricorso per cassazione l’imputato OLIVIERO
Giuseppe articolando i seguenti motivi.
Erronea applicazione ovvero interpretazione di legge.
Afferma il ricorrente che nel caso di specie difetterebbero uno o più elementi essenziali

detenuto lecitamente il bene in quanto autorizzato a fare una telefonata e che il successivo
impossessamento sarebbe stato accompagnato dalla minacciosa “espulsione” del proprietario
del telefono dall’auto. Peraltro, l’imputato si sarebbe anche disfatto del telefono
immediatamente dopo. Ne consegue che nel caso di specie difetterebbe sia il collegamento tra
l’impossessamento minaccia sia la volontà di ottenere un profitto dalla propria condotta.
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Deve rilevarsi infatti come la materialità dei fatti collega, secondo motivazione logica,
coerente, congrua, l’impossessamento – successivo alla lecita detenzione – del bene
patrimonialmente valutabile ad una minaccia. Il fatto che l’impossessamento del bene avente
certo valore patrimoniale sia durato un sia pur brevissimo lasso di tempo integra tutti gli
aspetti strutturali del delitto contestato. Nemmeno può discutersi la sussistenza del dolo
specifico in relazione alla certa rappresentazione dell’utilità patrimoniale così ottenuta.
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per
il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativarriente in C 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2017
,

della norma incriminatrice posto che, quanto meno all’inizio della vicenda, l’Oliviero avrebbe

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