Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15870 del 21/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15870 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: TUTINELLI VINCENZO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AHMETOVIC GIANGO nato il 09/03/1975 a ROMA

avverso la sentenza del 15/11/2016 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;

Data Udienza: 21/11/2017

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza
12 ottobre 2015 del Tribunale di Cagliari, di condanna dell’odierno ricorrente per una
fattispecie di ricettazione di caschi, giacche, scarpe da motociclista di provenienza furtiva.
Avverso tale provvedimento, propone ricorso per cassazione l’imputato AHMETOVIC
Giango articolando i seguenti motivi.
1. Inosservanza ed erronea applicazione dell’articolo 192 comma 2 cod. proc. pen.;
inosservanza dell’articolo 3 della Costituzione; mancanza e manifesta illogicità della

Afferma il ricorrente che la sentenza di secondo grado non avrebbe preso in
considerazione importanti assunti difensivi, essendovi una specifica contestazione sul fatto che
i beni trovati presso l’abitazione in uso all’imputato fossero di provenienza furtiva.
Infatti, la provenienza delittuosa sarebbe stata fatta discendere unicamente dalle
dichiarazioni di un testimone, peraltro piuttosto generiche e comunque non corroborate da
alcun’altra prova posto che mancherebbe qualsivoglia denuncia di furto dei beni contestati.
Il ricorso è inammissibile.
Deve infatti rilevarsi come la Corte abbia motivato la condanna sul presupposto della
presenza delle targhette identificative poste dall’effettivo proprietario dei beni a cui,
evidentemente, gli stessi erano stati sottratti.
Ne consegue l’evidente infondatezza delle considerazioni poste a fondamento del ricorso.
L’articolazione dei motivi appare inoltre risultare la mera riproposizione in forma quasi
inalterata delle medesime doglianze poste a fondamento dell’atto di appello senza che vi sia
valutazione e contestazione delle argomentazioni – esplicite, congrue e coerenti – con cui la
Corte territoriale le ha disattese. Si evidenzia nella formulazione dei sopra richiamati motivi di
ricorso la mancata effettiva valutazione del dell’effettiva portata dell’apparato motivazionale
del provvedimento impugnato.
La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua
genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa
non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di
aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità (Sez. 2,
Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/3000, n. 5191,
Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4,
03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv.
237596).
Quanto alle modalità di accertamento del delitto presupposto, deve ricordarsi come tale
questione risulti essere comune a una pluralità di fattispecie e possa essere valutata sulla base
dei medesimi strumenti interpretativi. Questa Corte ha già chiarito che non risulta necessario
che il delitto non colposo presupposto risulti accertato con sentenza passata in giudicato, ma è
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motivazione.

sufficiente che lo stesso non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo
definitivo e che il giudice procedente ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza (Sez. 2,
Sentenza n. 10746 del 21/11/2014 – dep. 13/03/2015 – Rv. 263156; Sez. 6, Sentenza n.
28715 del 15/02/2013 Rv. 257206; Sez. 5, Sentenza n. 36940 del 21/05/2008 Rv. 241581),
ferma restando la possibilità che venga raggiunta la prova logica della provenienza illecita delle
utilità oggetto delle operazioni compiute. (Sez. 2, Sentenza n. 20188 del 04/02/2015 Rv.
263521) potendosi la provenienza delittuosa del bene posseduto desumersi dalla natura e dalle

Rv. 256108; Sez. 2, Sentenza n. 29685 del 05/07/2011 Rv. 251028; Sez. 2, Sentenza n. 546
del 07/01/2011 Rv. 249444) di cui l’imputato non abbia saputo fornire una attendibile
indicazione della provenienza (Sez. 2, Sentenza n. 53017 del 22/11/2016 Rv. 268713; Sez. 2,
Sentenza n. 20193 del 19/04/2017 Rv. 270120).
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per
il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.
L’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata
successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/3000, De Luca, Rv.
217266).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2017
Il Consigliere estensore

Il Presidente_

caratteristiche dei beni oggetto di contestazione (Sez. 1, Sentenza n. 29486 del 26/06/2013

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