Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1587 del 20/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1587 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) RAZZINO SALVATORE N. IL 23/07/1970
avverso l’ordinanza n. 1270/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
CAGLIARI, del 08/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 20/11/2012

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza deliberata in data 8 novembre 2011 il Tribunale di
sorveglianza di Cagliari ha respinto la domanda di Razzino Salvatore, in
espiazione di condanna ad anni uno e mesi nove di reclusione, di
ammissione alla misura dell’affidamento in prova al servizio sociale.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto impugnazione allo stesso
quale dopo aver analiticamente illustrato l’iter del processo subito e la sua
posizione giuridica, insieme alle opportunità risocializzanti di cui può
disporre, ha affermato la sussistenza dei presupposti per fruire del beneficio
richiesto.
CONSIDERATO In DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza
di interesse, essendo terminata l’esecuzione in carcere della pena in data 8
settembre 2012, come da acquisita certificazione del dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria, e non avendo l’interessato manifestato,
con specifica e motivata deduzione, il suo interesse a coltivare
l’impugnazione (c.f.r., in senso conforme, seppure con riguardo al caso di
ricorso avverso provvedimento applicativo di una misura custodiale nelle
more revocata o divenuta inefficace: Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep.
il 1903/2011, Testini).
La sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori
di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte
secondo cui, qualora il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso
per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di
inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del
procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della
cassa delle ammende (Sez. (i, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996,
Vitale,

Rv. 206168;

Chiappetta,

Rv.

Sez.

208166;

U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997,
Sez.

6, n.

22747

del

06/03/2003,

dep. 22/11/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006,
dep. 14/09/2006, De Mitri, Rv. 234859).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
1

Tribunale di sorveglianza, convertito in ricorso per cassazione, il Razzino, il

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 20 novembre 2012.

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