Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1587 del 08/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1587 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAZZOCCHI ALBERTO N. IL 17/06/1985
avverso la sentenza n. 8654/2012 GIP TRIBUNALE di GENOVA, del
19/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 08/10/2013

)1

R.G 16761/2013
FATTO E DIRITTO

1.-Mazzocchi Alberto ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la
sentenza del Tribunale di Genova che gli ha applicato la pena concordata in ordine ai reati
di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali continuate , lamentando il vizio di
carenza di motivazione in relazione alla sussistenza di prove della responsabilità del
2.-

Il ricorso è manifestamente infondato e ,pertanto, inammissibile.

Questa Corte ha già ritenuto che :”Nel procedimento di applicazione della pena su

richiesta delle parti (artt. 444 e seg. c.p.p.), (queste) non possono prospettare con il
ricorso per cassazione questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento
formulata per il fatto contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla
contestazione, in quanto l’accusa come giuridicamente qualificata non può essere
rimessa in discussione. L’applicazione concordata della pena, infatti, presuppone la
rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle
attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso a essa prestato. Cosicché, in
questa prospettiva, l’obbligo di motivazione del giudice è assolto con la semplice
affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell’accordo
intervenuto tra le parti e dell’effettuato controllo degli elementi di cui all’art. 129 c.p.p.
conformemente ai criteri di legge”. (Cass., sez. 2, 14 gennaio 2009, n. 5240).
2.1

Nella specie il Tribunale di Genova ha dato conto del controllo effettuato circa la

sussistenza dei fatti e della riconducibilità

della responsabilità dei reati contestato

all’imputato, che ha anche manifestato l’intenzione di affrancarsi dalla dipendenza
dall’alcool e dagli stupefacenti con un percorso residenziale terapeutico.
3. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità e la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento in favore della Cassa delle
Ammende, di una somma determinata, equamente, in Euro 1500,00, tenuto conto del fatto
che non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto ricorso senza versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”.(CorteCost.N.186/2000).
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di Euro 1500,00 in favore della Cassa delle

Mazzocchi in ordine ai reati ascrittigli.

Ammende.

Così deciso in Ronia, c mera di consiglio del o8 .10.2013

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