Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15869 del 04/04/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 15869 Anno 2018
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CALVANESE ERSILIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Rejeb Alaeddine, nato a Carini il 17/05/1996

avverso la sentenza del 26/02/2018 della Corte di appello di Palermo

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia
dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Palermo
disponeva al consegna condizionata, ai sensi dell’art. 19, lett. c) della I. n. 69 del
2005, di Rejeb Alaeddine richiesta dalle autorità giudiziarie tedesche con
mandato di arresto europeo per il suo perseguimento per i reati di furto
aggravato.

Data Udienza: 04/04/2018

La Corte di appello dava atto che in Germania si procedeva a carico del
predetto per il furto di un prezioso smartphone di valore di 750 euro e di altra
refurtiva, che questi si era procurato in concorso con altra persona rimasta
estranea alla procedura, frugando all’interno delle borse di malcapitati passanti
che venivano fermati, artatamente strattonati e frugati nelle borse.
La stessa Corte rilevava che molte delle questioni proposte dalla difesa
riguardavano eccezioni e problemi già esaminati e risolti nella fase cautelare e
che non risultavano impugnate ritualmente nello loro sede propria e comunque

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Rejeb
Alaeddine, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173,
disp. att. cod. proc. pen.:
– violazione dell’art. art. 18, comma 1, lett.

t), I. n. 69 del 2005 per

assenza di motivazione del m.a.e., in quanto dalla documentazione trasmessa
non è dato capire in base a quali atti sia stata richiesta l’emissione del mandato
di arresto europeo, la fase processuale e l’esito e, non essendo stato allegato il
provvedimento di cattura interno, la tipologia dei reati (non si tratterebbe in ogni
caso di furti aggravati, ma di furti semplici), la condotta illecita (difettano le
generalità delle persone offese e del complice) e quella ascritta al ricorrente;
risulterebbe quindi non possibile verificare i gravi indizi di colpevolezza, le fonti
di prova e la motivazione del provvedimento di cattura; sarebbe stata travisata
la condotta del furto di un prezioso smartphone e di altra refurtiva, trattandosi di
solo di tentativi, anche non punibili per desistenza, e comunque del furto di un
semplice telefonino trovato vieppiù in possesso del complice; quindi sarebbe
incongruo il riferimento alla pena edittale di 10 anni e comunque non possibile il
vaglio di cui all’art. 7, n. 3 della I. n. 69 del 2005;
– insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 17, comma 4, I. n. 69
del 2005, in quanto in assenza del provvedimento interno risulterebbe non
possibile verificare la sussistenza di detto requisito e parimenti sarebbe
mancante anche la puntuale allegazione delle evidenze fattuali a carico del
ricorrente e delle generalità delle persone offese, del complice e dei testimoni;
– violazione degli artt. 10 e 13 I. n. 69 del 2005, in relazione al rispetto dei
termini per l’avviso al difensore della udienza di convalida, questione oggetto di
separato ricorso, ma riproposta anche in sede di udienza davanti alla Corte di
appello;
– violazione dell’art. 13, comma 3, I. n. 69 del 2005, per la perdita di
efficacia della ordinanza di convalida dell’arresto e della misura cautelare, in
quanto allo scadere del 10 0 giorno dal provvedimento di convalida non risultava

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infondate.

pervenuto il mandato di arresto europeo; anche tale questione è oggetto di
separato ricorso, ma sottoposta anche alla Corte di appello, la cui risposta
sarebbe erronea (è stato ritenuto sufficiente a tal fine al segnalazione SIS, al
contrario gravemente carente e inidonea per le verifiche di rito);
– insussistenza delle esigenze cautelari e del pericolo di fuga, questione
anch’essa oggetto di separato ricorso, ma sottoposta alla Corte di appello, in
quanto in sede di convalida, non essendo stato trasmesso il m.a.e., non era
stato possibile procedere al necessario vaglio circa la sussistenza dei requisiti

rientrava in Italia, è cittadino italiano residente in Italia, i reati sono di minima
gravità).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.

1. Preliminarmente va ribadito, con riferimento ai motivi relativi all’udienza
di convalida e alla misura cautelare, che avverso la decisione sulla consegna non
possono essere formulati motivi di ricorso attinenti all’applicazione della misura
cautelare o a qualsiasi altro atto estraneo al giudizio di consegna (tra le tante,
Sez. 6, n. 32516 del 22/9/2006, Jagela). La consegna non è affatto preclusa
invero da eventuali vizi attinenti all’arresto di p.g. o comunque allo

status

libertatis della persona richiesta. Tali vizi devono essere fatti valere (come tra
l’altro dichiarato dallo stesso ricorrente) avverso i relativi provvedimenti con
apposito ricorso, ex art. 719 cod. proc. pen., come prescritto dalla L. n. 69 del
2005, art. 9, u.c., (Sez. 6, n. 7915 del 03/03/2006, Napoletano; Sez. 6, n.
17918 del 28/04/2009, Bandi).
La circostanza che erroneamente la Corte di appello ne abbia preso
cognizione non modifica la questione, posto che la Corte territoriale non ha
assunto alcuna decisione in ordine alla misura cautelare.

2. Quanto al primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione della
lett. t) dell’art. 18 (che stabilisce il rifiuto della consegna “se il provvedimento
cautelare in base al quale il mandato d’arresto europeo e’ stato emesso risulta
mancante di motivazione”), si lamenta della conseguente impossibilità di
effettuare una serie di verifiche previste dalla legge n. 69 del 2005.
Va rammentato quanto al requisito della motivazione del provvedimento
cautelare in base al quale il mandato d’arresto europeo è stato emesso, che
questa Corte ha più volte affermato che detto requisito non può essere

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circa il reato; in ogni caso difetterebbe il pericolo di fuga (è stato fermato mentre

parametrato alla nozione ricavabile dalla tradizione giuridica italiana, che
richiede l’esposizione logico-argomentativa del significato e delle implicazioni del
materiale probatorio, ma è sufficiente che l’autorità giudiziaria emittente abbia
dato “ragione” del provvedimento adottato; il che può realizzarsi anche
attraverso la puntuale allegazione delle evidenze fattuali a carico della persona di
cui si chiede la consegna (Sez. U, n. 4614 del 30/01/2007, Ramoci, Rv.
23534901).
E’ stato anche affermato che è ostativa alla consegna soltanto la omessa

basa il mandato di arresto europeo, dovendosi in questo senso interpretare la
disposizione dettata dall’art. 6, comma 3, della legge n. 69 del 2005, che
richiede l’allegazione al mandato di quel provvedimento (fattispecie nella quale la
Corte non ha ritenuto ostativa alla consegna l’assenza agli atti del
provvedimento cautelare firmato dal giudice tedesco richiedente e della relazione
sui fatti addebitati alla persona) (Sez. 6, n. 49612 del 11/12/2015, Posea, Rv.
265470).
Si è anche aggiunto, al riguardo, che non è ostativa alla consegna l’omessa
acquisizione da parte della Corte d’appello del provvedimento restrittivo interno
in base al quale il mandato è stato emesso, allorquando il controllo dell’autorità
giudiziaria italiana in ordine alla motivazione ed ai gravi indizi di colpevolezza
possa essere comunque effettuato sulla base della documentazione trasmessa
dall’autorità dello Stato di emissione (Sez. F, n. 33219 del 28/07/2016, Scarfo’,
Rv. 267452).
Pertanto le censure del ricorrente non si rapportano ai suddetti principi,
risultando anche per lo più generiche e comunque ictu ocu/i infondate.
Va osservato che non rileva la fase processuale del procedimento tedesco,
non trattandosi di informazione richiesta né dalla decisione quadro né dalla legge
di attuazione.
Quanto alla descrizione delle condotte, contrariamente alle critiche difensive,
le stesse sono descritte sufficientemente nel mandato di arresto europeo.
La presenza di circostanze aggravanti, la configurabilità della fattispecie
autonoma del furto “con strappo” o ancora la questione se si tratti di reato
tentato o meno appaiono irrilevanti in questa sede, posto che quel che è
sufficiente è che sia soddisfatta la condizione della doppia incriminabilità e i limiti
edittali previsti dall’art. 7 della I. n. 69 del 2005.
In particolare, quanto al presupposto edittale di cui all’art. 7, comma 3, cit.
(il reato oggetto della richiesta deve essere punibile in astratto dalla legge dello
Stato membro di emissione con una pena o con una misura di sicurezza privativa
della libertà personale della durata massima non inferiore a dodici mesi), esso si

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indicazione precisa del provvedimento restrittivo della libertà personale su cui si

riferisce, come chiaramente indica la stessa legge, all’ipotesi base del reato, non
dovendosi tener conto delle circostanze aggravanti.
Il controllo a tal fine va condotto quindi solo sulla pena massima edittale del
reato, che lo Stato di emissione è tenuto, come avvenuto nella specie, ad
indicare a norma dell’art. 6, comma 1, lett. f), i. n. 69 del 2005.
Quanto al requisito dei gravi indizi di colpevolezza, costituisce principio
oramai pacifico in tema di mandato di arresto europeo che l’autorità giudiziaria
italiana, ai fini della riconoscibilità del suddetto presupposto, deve limitarsi a

raccolti in sede investigativa, fondato su un compendio indiziario che l’autorità
giudiziaria emittente abbia ritenuto seriamente evocativo di un fatto-reato
commesso dalla persona di cui si chiede la consegna (Sez. U, n. 4614 del
30/01/2007, Ramoci, Rv. 235348).
Sul punto la Corte di appello ha dato atto in punto di fatto degli elementi a
supporto della contestazione cautelare, mentre le critiche sul punto del ricorrente
si discostano dall’esegesi sopra indicata, rivelandosi all’evidenza infondate.

3. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed
al versamento a favore della cassa delle ammende della somma a titolo di
sanzione pecuniaria, che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo
quantificare nella misura di euro 2.000.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di competenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle
ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, I. n.
69 del 2005.
Così deciso il 04/04/2018.

verificare che il mandato sia, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi

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