Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15865 del 04/04/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 15865 Anno 2018
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CALVANESE ERSILIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Capuano Gaetano, nato a Napoli il 23/10/1984

avverso la ordinanza del 17/10/2017 della Corte di appello di Napoli

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia
dichiarato inammissibile;
udito il difensore, avv. Valentino Di Ludovico, che ha concluso insistendo nei
motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO

1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli
procedeva, ai sensi del d.lgs. n. 37 del 2016, al riconoscimento della sentenza
con cui l’autorità giudiziaria olandese avevano condannato il cittadino italiano
Gaetano Capuano alla pena pecuniaria di euro 107 in relazione ai reati di guida
in violazione di prescrizione del codice della strada sulla velocità.

Data Udienza: 04/04/2018

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2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione
l’interessato, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173,
disp. att. cod. proc. pen.:
– violazione dell’art. 12 d.lgs. n. 37 del 2016, avendo il ricorrente dichiarato
alla Corte di appello di non aver ricevuto alcuna comunicazione del procedimento
olandese e non esistendo agli atti prova certa di tale comunicazione, oltre al
certificato.

1. Il ricorso è infondato.

2. L’art. 12 del d. Igs. n. 37 del 2016, con il quale è stata data attuazione in
Italia alla decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005,
sull’applicazione tra gli Stati membri dell’Unione europea del principio del
reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, stabilisce al comma 2 le
condizioni che devono essere rispettate per il riconoscimento di sanzioni
pecuniari emesse all’esito di un processo in cui l’interessato non sia comparso
personalmente.
Tra queste, si prevede la seguente: il certificato attesti che la persona
sanzionata

“a tempo debito, e’ stata citata personalmente e, come tale,

informata della data e del luogo fissati per il processo o che ne è stata di fatto
informata ufficialmente con altri mezzi, in modo da stabilirsi inequivocabilmente
che ne era al corrente, nonché’ che e’ stata informata del fatto che una
decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio”
(art. 12, comma 2, n. 1).
Pertanto, nello spirito di reciproca fiducia che informa la cooperazione in
materia, è sufficiente tale attestazione, senza che sia necessario effettuare
ulteriori verifiche.
Orbene, nel caso in esame, come ha rilevato la Corte di appello, non solo il
certificato inoltrato dalle autorità olandesi conteneva l’attestazione che la
persona era stata informata del processo, ma era stata anche allegata la copia di
detta comunicazione inoltrata al Capuano.

3. Sulla base di quanto premesso, il ricorso deve essere rigettato con la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.

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CONSIDERATO IN DIRITTO

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 11, comma 5, d.lgs.
n. 37 del 2016.

Così deciso il 04/04/2018.

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