Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15862 del 09/02/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 15862 Anno 2018
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: DE AMICIS GAETANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DEVITA MAURIZIO nato il 05/08/1970 a TARANTO

avverso la sentenza del 03/04/2017 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO
sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;
lette/-sefrtitc le conclusioni del PG ;

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Data Udienza: 09/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 3 aprile 2017 la Corte d’appello di Lecce – Sezione
distaccata di Taranto ha effettuato il riconoscimento, ai sensi degli artt. 730 ss.
cod. proc. pen. e 12, comma 1, n. 1, cod. pen., della sentenza penale di
condanna emessa il 24 novembre 2004 dal Tribunale provinciale regionale di
Barcellona (Audiencia Provincia! de Barcelona), divenuta irrevocabile il 21 luglio
2005 nei confronti del cittadino italiano De Vita Maurizio, condannato alla pena di

sostanze stupefacenti del tipo cocaina

(ex

art. 368 c.p. spagnolo, con

l’aggravante della notevole importanza di cui all’art. 369, comma 3, c.p. cit.).

2. Il difensore di Maurizio De Vita ha proposto nel suo interesse ricorso per
cassazione, deducendo violazioni di legge con riferimento alla carenza del
requisito della irrevocabilità, che non è possibile evincere dal frontespizio della
sentenza, né da altra sua parte. Al riguardo si lamenta la non corretta traduzione
in italiano del certificato annesso alla sentenza, ove si riporta una espressione
(“fermeza 21.07.05”)

che non può essere intesa quale sinonimo del

corrispondente termine italiano di definitività o irrevocabilità della decisione. La
presunzione di irrevocabilità è stata dalla Corte d’appello ricavata sulla base di
un certificato annesso alla sentenza, la cui traduzione, peraltro, ha avuto ad
oggetto una mera copia fotostatica, priva del carattere di conformità
fondamentale per darvi certezza.
2.1. Ulteriore profilo di censura investe il fatto che la sentenza straniera è
carente della sottoscrizione e della firma del Giudice, poichè la sua esistenza ed il
suo contenuto, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’appello, non
possono derivare da un certificato ad essa allegato.
2.2. Si sottolinea, infine, la irragionevolezza, per la posizione di una persona
condannata, del lungo lasso di tempo trascorso non solo dalla commissione del
reato, ma anche dalla condanna pronunciata in Spagna (21 luglio 2005) e
dall’avvio del procedimento per il suo riconoscimento in Italia (nota del Ministero
della Giustizia in data 2 settembre 2009).
2.3. Con un secondo motivo di doglianza il ricorrente ha dedotto vizi della
motivazione relativamente a ciascuna delle eccezioni dalla difesa sollevate in
sede di gravame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.
1

anni cinque di reclusione ed euro 250.000 di multa per il reato di trasporto di

2. La pronuncia impugnata, invero, ha dato conto, sulla base di congrue
argomentazioni, del fatto che la definitività della sentenza estera risulta dalla
certificazione appostavi dalla stessa Autorità giudiziaria spagnola, ove si dà atto
non solo della mancata proposizione del ricorso in cassazione da parte
dell’interessato, ma anche della circostanza relativa all’intervenuta espiazione
della pena. Il provvedimento giurisdizionale, d’altronde, è risultato perfettamente
coincidente, riguardo al numero e alla data riportati nella certificazione, con la

circa la infondatezza della prospettata difformità lessicale in sede di traduzione
dell’atto.
Quanto alla prova dell’irrevocabilità della sentenza straniera, infatti, questa
Corte ha affermato che, a prescindere dalle annotazioni che le sentenze estere
possano eventualmente contenere secondo l’ordinamento dello Stato in cui sono
emesse, ciò che realmente importa è che lo Stato straniero – come avvenuto nel
caso in esame – ne abbia dato conto nell’atto con cui ne ha disposto la
trasmissione al Ministero della giustizia italiano, trattandosi di un atto ufficiale
che ne fa fede, salva prova contraria (v., in motivazione, Sez. 6, n. 2442 del
04/11/2011, dep. 2012, Mostacciuolo, Rv. 251560).
Deve altresì ribadirsi, al riguardo, l’insegnamento di questa Suprema Corte
(Sez. 6, n. 15505 del 08/04/2016, Iannì, Rv. 266743), secondo cui, ai fini del
riconoscimento di una sentenza penale straniera, non è necessario che la
traduzione in lingua italiana della copia della sentenza sia accompagnata da una
specifica certificazione di conformità, essendo solo necessario che possano dirsi
accertate, come nel caso di specie è in effetti avvenuto, la conformità della copia
alla sentenza straniera e la corrispondenza della traduzione al contenuto della
sentenza.
Irrilevanti, dunque, devono ritenersi i residui profili di doglianza in punto di
sottoscrizione dell’atto, poiché – anche a prescindere dal fatto che tale censura
non è stata dal ricorrente sollevata nel procedimento estero, ove, come si è
detto, neanche ha proposto ricorso per cassazione – l’esistenza e il contenuto
della sentenza estera emergono dalla su indicata certificazione, mentre la
provenienza dell’atto dalla su menzionata Autorità giudiziaria spagnola risulta
chiaramente individuabile sulla base della copia del timbro tondo che vi è
apposto.
Manifestamente infondata, infine, deve ritenersi l’eccezione di tardività della
richiesta, non essendo previsto al riguardo alcun effetto preclusivo legato alla
scansione temporale delle relative sequenze procedimentali, peraltro prospettate

2

copia in atti, con il logico corollario dell’esclusione di qualsiasi profilo di dubbio

come prodromiche, nel caso di specie, al solo fine dell’applicazione della recidiva
in Italia.

3. Al rigetto del ricorso, conclusivamente, consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese ex art. 616 cod. proc. pen..
La Cancelleria provvederà all’espletamento degli incombenti ex art. 203,
disp. att., cod. proc. pen.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp.
att. cod. proc. pen.

Così deciso il 9 febbraio 2018

P.Q.M.

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