Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15861 del 09/02/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 15861 Anno 2018
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: VIGNA MARIA SABINA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FASCETTO SIVILLO MARIA nato il 31/01/1957 a CAPIZZI

avverso l’ordinanza del 29/06/2017 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
sentita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso

Data Udienza: 09/02/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 29 giugno 2017, la Corte d’appello di Caltanissetta —
sezione civile — dichiarava l’inammissibilità della dichiarazione di ricusazione del
giudice Marco Lorenzo Minnella proposta da Fascetto Sivillo Maria in ordine alla
trattazione del procedimento penale n. 270/2016 pendente a carico della stessa
per il reato di cui agli artt. 336 e 61 n. 9 cod. pen.
1.1. La Corte d’appello rilevava che la circostanza che il giudice ricusato

di ricusazione ex art. 37 cod. proc. pen., non contenendo alcuna valutazione sul
reato e sulla colpevolezza.

2. Avverso tale ordinanza ricorre il difensore, avvocato Giuseppe Lipera,
deducendo:
2.1. Nullità dell’ordinanza per carenza di giurisdizione e/o incompetenza
della Corte d’appello civile a decidere sulla ricusazione di un giudice del Tribunale
penale.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 36, 37,
23, cod. proc. pen. e 11 Cost..
L’ordinanza impugnata è errata nella parte in cui ritiene che la pronuncia di
incompetenza territoriale non integri motivo di ricusazione.
Il giudice aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale a giudicare in
ordine alla imputazione ascritta a Maria Fascetto e, quindi, aveva ordinato la
trasmissione degli atti al predetto Tribunale poiché il Tribunale di Catania era
incompetente in quanto, al momento del fatto, l’imputata vi prestava servizio.
Il giudice Minnella aveva, quindi, già preso conoscenza degli atti del
procedimento anche in merito al luogo in cui si erano verificati fatti per cui era
processo, avendo necessariamente dovuto valutare in maniera completa il fatto
reato prima di emettere sentenza di incompetenza per territorio.
Il giudice Minnella, inoltre, aveva disposto erroneamente la trasmissione
degli atti al Tribunale di Messina piuttosto che al Pubblico ministero, con
pregiudizio dell’imputata, la quale si vedeva privata di una fase del procedimento
ove avvalersi di specifici diritti difensivi.
3. In data 24.01.2018 il Procuratore Generale presso questa Corte ha
rassegnato le proprie conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. chiedendo la
declaratoria di inammissibilità del ricorso.
4. In data 25.01.2018 è pervenuta memoria difensiva meramente reiterativa
del ricorso.
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avesse emesso una pronuncia di incompetenza territoriale non integrava motivo

5. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

6. Non coglie nel segno la prima censura, posto che, in caso di ricusazione di
un giudice del Tribunale in un procedimento penale, la competenza a decidere
spetta ad una qualunque Sezione della Corte di appello, non distinguendo l’art.
40, comma 1, cod. proc. pen. tra sezioni civili e sezioni penali (Sez. 6, n. 43786
del 20/10/2014, Altea, Rv. 260713).
L’assegnazione di un affare ad una sezione piuttosto che ad un’altra attiene,

dichiarazione di ricusazione intervenuta in un procedimento penale possono
decidere magistrati appartenenti ad una sezione civile della stessa Corte di
appello (Sez. 6, n. 44713 del 6/11/2013, Stara, Rv. 256960).

7. Con il secondo motivo di ricorso la Fascetto propone censure costituenti
mera replica delle deduzioni già mosse innanzi alla Corte di appello di
Caltanissetta e non si confronta con le — adeguate — risposte fornite dalla
predetta Autorità giudiziaria, con ciò omettendo di assolvere la tipica funzione di
una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377
del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).
Come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, non costituisce
motivo di ricusazione l’avere il giudice deciso un’eccezione di carattere
processuale purché non sia stata espressa alcuna ingiustificata valutazione
anticipata in ordine alla responsabilità dell’imputato (Sez. 4, n. 42024 del
06/07/2017, Rv. 270769).
Con motivazione che appare immune da vizi di legittimità la Corte d’appello
di Caltanissetta ha rilevato che il provvedimento del giudice ricusato non
conteneva alcuna valutazione sul reato e sulla colpevolezza, avendo lo stesso
deciso una questione prettamente processuale che apparteneva alla competenza
funzionale del giudice in quella fase procedimentale, nella quale era mancata
qualsivoglia espressione di indebito convincimento sui fatti oggetto del
procedimento.
L’indebito convincimento deve, infatti, esprimersi in valutazioni incidenti sul
merito delle questioni oggetto di giudizio ed in particolare sulla fondatezza
dell’imputazione e sulla ascrivibilità dell’ipotizzato reato al soggetto ricusante,
laddove, nel caso concreto, vi è stata solo la mera ricognizione, sotto il profilo
della competenza per territorio, priva di qualunque valutazione attinente al
merito, del reato sul quale si sarebbe svolto il giudizio.

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infatti, non alla giurisdizione ma alla competenza interna; ne consegue che sulla

8. Quanto ai vizi dai quali la ricorrente ritiene essere affetta la sentenza di
incompetenza, deve osservarsi che gli stessi avrebbero dovuto formare oggetto
di gravame e non possono avere ingresso in Sede di legittimità.

9. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al
pagamento delle spese processuali.
In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13
giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella

ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in
favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 9 febbraio 2018

determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il

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