Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15860 del 01/02/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 15860 Anno 2018
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: VIGNA MARIA SABINA

SENTENZA
sul ricorso proposto da

Cilli Roberto, nato il 25/05/1967 a Pescara
avverso l’ordinanza del 13/09/2017 del Tribunale del riesame di Pescara

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria
Giuseppina Fodaroni che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
udito il difensore, avv. Antonio Angelico Volpe, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.

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Data Udienza: 01/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Pescara, in funzione di
tribunale del riesame, ha confermato il decreto con il quale il G.i.p. presso il
Tribunale di Pescara, ritenendo sussistente il fumus commissi delicti del reato di
peculato a carico di Cilli Roberto, aveva disposto il sequestro preventivo della
somma di euro 17.180,68 ovvero delle somme di denaro nella disponibilità
dell’indagato e, in mancanza, dei beni nella titolarità dello stesso.

nei confronti di Cilli, quale legale rappresentante della Datamatik s.r.I., da parte
della HGB Connex s.p.a., società concessionaria della Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, con la quale la Datamatik s.r.I., in veste di gestore, aveva sottoscritto
un contratto per le attività di raccolta del gioco mediante apparecchi da
divertimento ed intrattenimento AWP collegati alla rete telematica nonché delle
attività e funzioni connesse.
Il G.i.p. ha premesso che la HGB Connex s.p.a., in virtù della sua natura e
del rapporto con l’Agenzia delle Dogane, sebbene soggetto privato è investito
anche di funzioni pubbliche: da un lato gestisce la rete informatica collegata alla
Agenzia delle Dogane e di Monopolio e dall’altro è tenuta a provvedere alla
raccolta del denaro delle giocate e al successivo riversamento del PREU (prelievo
erariale unico) e del canone di concessione che maturano automaticamente per
ogni giocata.
Il G.i.p., alla luce della documentazione acquisita ha, quindi, ritenuto che
Cilli abbia omesso di versare al concessionario quanto dovuto all’Erario pari alla
differenza tra il riscosso e quanto di propria spettanza.
1.2. Il Tribunale del riesame ha ritenuto il ricorso infondato rilevando che il
concessionario è tenuto, in ogni caso, ad assolvere gli obblighi relativi al PREU,
non operando la norma alcuna distinzione o esenzione circa l’utilizzo o meno
dell’apparecchio da parte del gestore.

2. Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame ricorre Cilli, a mezzo del
difensore di fiducia, avvocato Angelico Antonio Volpe, deducendo:
2.1. Violazione di legge con riferimento all’articolo 324, comma 5, cod. proc.
pen., essendo la decisione del Tribunale del riesame intervenuta ben oltre 10
giorni dalla ricezione degli atti.
2.2. Violazione di legge in riferimento agli articoli 322-ter cod. pen. e 321
comma 2-bis cod. proc. pen..
L’importo di euro 17.180,68 – oggetto di sequestro preventivo – non risulta
essere ancora certo ed esigibile da parte del denunciante ,(.1 1a questione è ancora
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1.1. Il decreto di sequestro è stato emesso a seguito della denuncia sporta

sottoposta al vaglio del giudice civile che non ha concesso alcuna provvisoria
esecuzione del decreto ingiuntivo opposto).
Alcuni degli apparecchi da gioco non sono mai stati collegati alla rete e
quindi non possono aver prodotto il PREU e il canone accessorio. A tali
apparecchi è stato applicato il PREU in forma forfettaria e il gestore ha riversato
al concessionario la somma di euro 29.862,50, importo rivendicato con domanda
riconvenzionale.
Tali apparecchi, per inoperatività, sono stati dichiarati decaduti nei nullaosta

reddito e generare PREU.
2.3. Manca qualunque danno erariale posto che la HGB Connex s.p.a. ha
anticipato e dunque versato allo Stato le somme che la Datamatik s.r.l. avrebbe
dovuto riversare a titolo di PREU e di canone di concessione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorrente, per un verso, propone censure costituenti mera replica
delle deduzioni già mosse col ricorso per riesame e non si confronta con le —
adeguate — risposte date dal Tribunale, con ciò omettendo di assolvere la tipica
funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez.
6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); per altro verso,
sollecita una rivalutazione di puro merito delle emergenze processuali, non
consentita a questa Corte di legittimità (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del
24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

2.

Il primo motivo è inammissibile perché generico, non indicando il

difensore la data di trasmissione degli atti al Tribunale del riesame.
Deve sottolinearsi che, ovviamente, il termine di dieci giorni decorre dal
momento in cui l’autorità giudiziaria procedente ha trasmesso gli atti sulla base
dei quali è stata chiesta la misura cautelare reale al Giudice per le indagini
preliminari e non certamente quello del deposito della richiesta di riesame da
parte del difensore.

3. Il secondo e il terzo motivo censurano la violazione di legge, facendo
riferimento alle norme sul sequestro preventivo e sulla confisca, salvo poi
riproporre questioni già poste al Tribunale del riesame e rispetto alle quali il
Tribunale ha motivato congruamente.

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di esercizio e quindi definitivamente privi di alcuna possibilità di procurare

In realtà tutte le censure attengono alla motivazione del provvedimento e,
per questo, sono inammissibili alla luce del chiaro disposto dell’art. 325, comma
1, cod. proc. pen..
Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro
preventivo o probatorio è ammesso, infatti, solo per violazione di legge, in tale
nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia
quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo
posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti

comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. (Conf. Sez. U., n. 25933 del
29 maggio 2008, Malgioglio, non massimata sul punto; Sez. U, n. 25932 del
29/05/2008, Ivanov, Rv. 23969201; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli,
Rv. 269656).
Non può, inoltre, essere proposta come vizio di motivazione mancante o
apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà,
siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle
argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n.
33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246)
3.1. Il ricorso in esame propone vizi logici non proponibili in questa sede.
In sintesi, risulta dalla documentazione in atti che la HBG Connex s.p.a.,
nella sua qualità di concessionario, non poteva essere chiamata a rispondere di
eventuali malfunzionamenti e disfunzioni tecniche degli apparati di gioco,
essendo il gestore, comunque, tenuto al versamento delle somme a titolo di
PREU e di canone per ciascun apparecchio in suo possesso per il quale il
concessionario ha ottenuto il cosiddetto nulla osta per la messa in esercizio.
Il Tribunale del riesame ha correttamente evidenziato che gli apparecchi da
gioco non funzionanti e nella disponibilità della società dell’indagato erano dotati
di regolare nulla osta venuto meno poi a causa proprio del mancato
collegamento per un determinato lasso di tempo a una rete telematica, mancato
collegamento del quale però non risponde il concessionario.
D’altra parte, il mancato versamento del dovuto è riconosciuto dallo stesso
ricorrente che, difatti, accampa pretese riconvenzionali nei confronti del
concessionario.
Trattandosi di somme dovute all’Erario, non può in alcun modo valorizzarsi
la pretesa domanda riconvenzionale del ricorrente, né, parimenti, l’avvenuto
adempimento dell’obbligo fiscale da parte del concessionario esclude la rilevanza
penale della condotta appropriativa, non potendosi giovare il ricorrente
dell’adempimento spontaneo di altro obbligato per andare esente dalla

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minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere

responsabilità penale per avere trattenuto imposte di cui aveva il possesso a
causa dello svolgimento di una pubblica funzione.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13
giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il

favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 1 febbraio 2018

ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in

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