Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1586 del 08/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1586 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: TADDEI MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GENNARO GIACINTO N. IL 28/03/1983
GENNARO CARLO N. IL 14/07/1994
avverso la sentenza n. 8582/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di PALERMO, del 19/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;
Data Udienza: 08/10/2013
R.G 16760/2013
FATTO E DIRITTO
1.-Gennaro Giacinto e Gennaro Carlo ,tramite il difensore avv. Luciano Maria Sarpi,
hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Palermo che ha
applicato, ad entrambi, la pena concordata in ordine ai reati di rapina aggravata e porto
l’assenza di cause di proscioglimento .
2.-
Il ricorso é manifestamente infondato e ,pertanto, inammissibile.
Questa Corte ha già ritenuto che :”Nel procedimento di applicazione della pena su
richiesta delle parti (artt. 444 e seg . c.p.p.), (queste) non possono prospettare con il
ricorso per cassazione questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento
formulata per il fatto contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla
contestazione, in quanto l’accusa come giuridicamente qualificata non può essere
rimessa in discussione. L’applicazione concordata della pena, infatti, presuppone la
rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle
attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso a essa prestato. Cosicché, in
questa prospettiva, l’obbligo di motivazione del giudice è assolto con la semplice
affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell’accordo
intervenuto tra le parti e dell’effettuato controllo degli elementi di cui all’art. 129 c.p.p.
conformemente ai criteri di legge”. (Cass., sez.
2.1
2, 14
gennaio 2009, n. 5240).
Nella specie il Tribunale di Palermo ha dato atto del controllo effettuato circa la
sussistenza dei fatti e circa la riconducibilità degli stessi ai due imputati ; il ricorso si
limita in termini del tutto generici a dedurre la carenza di motivazione.
3. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna dei ricorrenti
al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento in favore della Cassa
delle Ammende, di una somma determinata, equamente, in Euro 1500,00, tenuto conto
del fatto che non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto ricorso
senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”.(CorteCost.N.186/2000).
P.Q.M.
d’arma impropria, lamentando il vizio di violazione di legge e di motivazione circa
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di Euro 1500,00 , ciascuno, in favore della
Cassa delle Ammende.
a, a era di consiglio dell’ o8 .10.2013
Così deciso in R