Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15859 del 29/01/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 15859 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: VIGNA MARIA SABINA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PINSUTI ROBERTO nato il 05/02/1947 a TORRITA DI SIENA parte offesa nel
procedimento
c/
PADRINI GRAZIA nato il 06/09/1957 a SINALUNGA
avverso il decreto del 14/03/2017 del GIP TRIBUNALE di SIENA
sentita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto l’annullamento del provvedimento
impugnato con restituzione degli atti al G.i.p. per l’ulteriore corso

Data Udienza: 29/01/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con il decreto in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Siena disponeva de plano l’archiviazione del procedimento penale
pendente nei confronti di Padrini Grazia in relazione al reato di cui all’art. 323
cod. pen..
Il suddetto procedimento prendeva le mosse dalla denuncia presentata dalla
persona offesa Pinsuti Roberto il quale segnalava che il 19 maggio 2015, in base
al criterio tabellare numerico vigente, Giannini Luca, in qualità di addetto a tale

l’indagata sostituiva illegittimamente e arbitrariamente il giudice designato con il
giudice Paolo Bernardini.
Il Pubblico ministero avanzava richiesta di archiviazione osservando che:
«all’esito delle indagini delegate si è proceduto alla acquisizione dei decreti
tabellari del Tribunale di Siena afferenti l’assegnazione degli affari civili; avuto
specifico riguardo a quelli vigenti alla data di iscrizione a ruolo della causa de
qua, emerge chiaramente come l’assegnazione della causa in questione sia
avvenuta per materia (responsabilità contrattuale) in perfetta osservanza del
decreto tabellare n. 6/2014, entrato in vigore 1’1/02/2015. L’impiego di tale
criterio è stato esternato e reso noto in udienza dal giudice ricusato. Dunque il
denunciante era perfettamente consapevole di quali fossero i criteri
legittimamente seguiti al cancelliere preposto il quale, in ogni caso, non avrebbe
avuto alcuna ragione per modificare dolosamente arbitrariamente giudice
designato, motivo per il quale la parte pubblica concludeva nel senso della
calunniosità della denuncia di Pinsuti Roberto».

2. Pinsuti ha presentato atto di opposizione chiedendo l’escussione del
personale di cancelleria, in qualità di persone informate sui fatti, nonchè
l’acquisizione di tutti i decreti tabellari emessi dal Presidente del Tribunale di
Siena dall’1/06/2015 al 30/06/2015 per meglio verificare quale decreto sia
quello giusto.

3. Il G.i.p., ritenendo che la richiesta di investigazione suppletiva fosse del
tutto priva di incidenza concreta sulle risultanze delle attività compiuta nel corso
delle indagini preliminari e che invece la richiesta di archiviazione avanzata dal
Pubblico ministero fosse fondata e andasse accolta, dichiarava l’inammissibilità
dell’atto di opposizione alla richiesta di archiviazione e disponeva l’archiviazione
del procedimento in epigrafe richiamando, condividendole, le osservazioni
formulate dal Pubblico ministero.

2

lavoro, assegnava la causa al giudice Linda Pattonelli. In data 1 giugno 2015,

4. Avverso il decreto del G.i.p. presentava ricorso l’avvocato Massimiliano
Fanti, difensore di fiducia di Pinsuti deducendo:
4.1. Violazione, falsa applicazione di norme di legge, insufficiente e
contraddittoria motivazione del decreto di archiviazione.
L’opposizione non poteva essere dichiarata inammissibile e la notizia di
reato infondata. Il G.i.p. è entrato nel merito della questione, travisando la
ricostruzione dei fatti, e invece di fissare l’udienza camerale, provocando
necessario contraddittorio ha disposto l’archiviazione.
Il G.i.p. non si è limitato ai soli profili di pertinenza degli atti indagini

richiesti, ma ha considerato la loro capacità probatoria, anticipando, attraverso il
decreto, una valutazione di merito.

5. Il Procuratore Generale presso questa Corte in data 19/12/2017 ha
rassegnato le proprie conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. chiedendo
l’annullamento del provvedimento impugnato con restituzione degli atti al G.i.p.
per l’ulteriore corso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato.

2.

Come noto, nell’archiviare con decreto un procedimento penale

nonostante l’opposizione proposta dal denunciante, ai sensi del secondo comma
dell’articolo 410 cod. proc. pen., il giudice è chiamato a motivare specificamente
in ordine sia alla infondatezza della notizia di reato che alle cause della
inammissibilità dell’opposizione suddetta per omessa indicazione dell’oggetto
delle investigazioni suppletive e/o dei relativi elementi di prova; in difetto, si
produce una violazione delle regole del contraddittorio, più volte affermata dalla
giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, Sez. 4, n. 12980 del 17/01/2013,
in proc. c. ignoti). Ancora, su un piano generale, la giurisprudenza prevalente è
orientata nel senso che il giudice, nel valutare l’ammissibilità dell’opposizione,
deve limitarsi «ai soli profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine
richiesti, senza valutarne la capacità probatoria, non potendo anticipare
valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all’esito delle indagini suppletive
indicate, in quanto l’opposizione è preordinata esclusivamente a sostituire il
provvedimento de plano con il rito camerale» (Sez. 6, n. 35787 del 10/07/2012,
Settembre, Rv. 253349).

2. Tuttavia, prendendo spunto già dal tenore letterale dell’art. 410 cod.
proc. pen., ai fini di una eventuale declaratoria di inammissibilità dell’opposizione
3
(

non possono non rilevare le situazioni in cui la superfluità delle investigazioni e la
non idoneità delle stesse a determinare modificazioni sostanziali del quadro
probatorio appaiano di immediata evidenza (Sez. 5, n. 13400 del 12/01/2016,
Rv. 266664, Sez. 6, n. 6579 del 13/11/2012, Febbo): ed una situazione siffatta,
senz’altro peculiare, si registra nel caso oggi sub judice.

3. Le indagini indicate dalla parte offesa correttamente sono state giudicate
superflue e non pertinenti dal giudice a quo, in quanto le persone informate sui

forma oggetto del presente procedimento e che è stata completamente risolta
alla luce dei dati probatori di natura documentale.
Altrettanto può dirsi con riferimento all’acquisizione «di tutti i decreti
tabellari emessi dal Presidente del Tribunale di Siena dal 1 giugno 2015 al 30
giugno 2015 per meglio verificare quale decreto sia quello giusto», essendo
emerso in maniera palese la corretta applicabilità nel caso di specie del decreto
tabellare numero 6/2014.

4. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma ritenuta equa di euro 2.000.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 29 gennaio 2018.

fatti nulla di rilevante avrebbero potuto riferire in merito alla questione che

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