Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15857 del 11/10/2017


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 15857 Anno 2018
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: SILVESTRI PIETRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da Diodoro Silvestro, nato a Teramo il 10/09/1968

avverso l’ordinanza emessa il 09/02/2017 dal Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Teramo

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Pietro Silvestri;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Perla Lori, che ha
concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;

RITENUTO IN FATTO

1.

Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Teramo ha

disposto, all’esito della udienza camerale, l’archiviazione della notizia di reato di
calunnia, oggetto del procedimento penale contro Scacchioli Massimiliano

2.

Ha proposto ricorso per cassazione il difensore della persona offesa,

Diodoro Silvestro, articolando un unico motivo con cui si deduce l’abnormità e/o
la nullità dell’ordinanza per violazione dell’art. 49 del d.l. 17 ottobre 2016, n.
189, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Data Udienza: 11/10/2017

Sostiene il difensore che: a) il 9/12/2016 gli fu notificata l’ordinanza del
Sindaco di Teramo con cui si intimava lo sgombero dell’ufficio legale a causa dei
danni arrecati alla struttura dell’immobile a causa del terremoto verificatosi il 24
agosto ed il 30 ottobre 2016; b) il successivo 1/02/2017 fu notificata una
seconda ordinanza con la quale, sulla base della inagibilità accertata dalla
Protezione civile, fu confermato lo sgombero dell’immobile.
Per tale ragione, il ricorrente, facendo riferimento all’art. 49 del d.l. n. 189 del
2016, aveva chiesto il rinvio per legittimo impedimento dell’udienza fissata dal

dell’opposizione, presentata da Diodoro Silvestro, alla richiesta di archiviazione
della notizia di reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.

2. Secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione il ricorso per
cassazione avverso l’ordinanza di archiviazione emessa all’esito dell’udienza
camerale, è consentito nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a
garanzia del contraddittorio formale e, pertanto, non possono essere oggetto di
censura le valutazioni poste a fondamento dell’ordinanza di archiviazione (tra le
altre, Sez. 6, n. 23048 del 04/04/2017, Magliola, Rv. 270488).

3. Il comma 6 dell’art. 49 d.l. n. 189 del 2016 dispone “Fino al 31 maggio
2017, per gli uffici giudiziari aventi sede nei Comuni di cui all’allegato 1, sono
sospesi i termini stabiliti dalla legge per la fase delle indagini preliminari, nonche’
i termini per proporre querela e sono altresi sospesi i processi penali, in qualsiasi
stato e grado, pendenti alla data del 24 agosto 2016. Nel procedimento di
esecuzione e nel procedimento di sorveglianza, si osservano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742,
e successive modificazioni”.
Il comma 7 dello stesso articolo prevede: “Nei processi penali in cui, alla data
del 24 agosto 2016, una delle parti o uno dei loro difensori, nominato prima della
medesima data, era residente nei Comuni colpiti dal sisma di cui all’articolo 1:
a) sono sospesi, sino alla medesima data di cui al comma 1 (31/05/2017), i
termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilita’ o
decadenza per lo svolgimento di attivita’ difensiva e per la proposizione di
reclami o impugnazioni;

vi

2

Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo a seguito

b) salvo quanto previsto al comma 8, il giudice, ove risulti contumace o
assente una delle parti o uno dei loro difensori, dispone d’ufficio il rinvio a data
successiva al 31 maggio 2017”.
Il comma 8 dell’articolo in esame, aggiunge “La sospensione di cui ai commi
6 e 7 non opera per l’udienza di convalida dell’arresto o del fermo, per il giudizio
direttissimo, per la convalida dei sequestri, e nei processi con imputati in stato di
custodia cautelare. La sospensione di cui al comma 6 non opera nei processi a
carico di imputati minorenni. La sospensione di cui al comma 7 non opera,

stessa”.

4. Nel caso in esame, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Teramo ha rigettato la richiesta di differimento dell’udienza presentata dal
difensore della persona offesa, in quanto, da una parte, il Comune di Teramo è
compreso fra quelli per i quali sarebbe applicabile solo il comma 7 dell’art. 49
citato, e non anche il comma 6 della stessa norma, e, dall’altra, perché la
previsione del comma 7 sarebbe riferibile solo ai “processi” e non anche, come
nel caso di specie, ai “procedimenti” per i quali l’azione penale non è stata
esercitata.

5. Si tratta di una interpretazione non condivisibile perchè in contrasto con la
norma di cui al comma 7, lett. a), del d.l. n. 189 del 2016.
A seguito della opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione
il G.i.p. presso il Tribunale di Teramo fissò l’udienza camerale prevista dagli artt.
409 – 410 cod. proc. pen., il cui procedimento si svolge secondo il modello di cui
all’art. 127 cod. proc. pen.
Ne discende che, ai sensi del comma 7 dell’art. 49 d.l. n. 189 del 2016, erano
sospesi i termini, previsti a pena di inammissibilita’ o decadenza, entro i quali
può essere compiuta, nell’ambito del modello procedimentale camerale, l’attività
difensiva, come, ad esempio, quello di cui al comma 2 dell’art. 127 cod. proc.
pen. per la presentazione di memorie.
Non diversamente, era sospeso il termine previsto dall’art. 409, comma 2,
cod. proc. pen. entro il quale il difensore ha facoltà di estrarre copia degli atti
depositati in cancelleria.
Si tratta di una interpretazione costituzionalmente orientata e conforme al
sistema processuale che è stata recepita dallo stesso legislatore con il successivo
d.l. 9 febbraio 2017, n. 9 – convertito nella legge 7 aprile 2017, n. 145 – che ha
modificato l’art. 49, comma 9 ter, della I. n. 229 del 2016 con cui era stato
convertito il d.l. n. 189 del 2016.

3

vi

altresi’, qualora le parti processuali interessate o i relativi difensori rinuncino alla

L’attuale testo del comma 9 ter dell’art. 49 del d.l. n. 189 del 2016 prevede
infatti che “per i soggetti che, alla data degli eventi sismici del 26 e 30 ottobre
2016, erano residenti o avevano sede nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli
Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, il rinvio d’ufficio delle udienze processuali
di cui al comma 3 e la sospensione dei termini processuali di cui al comma 4,
nonche’ il rinvio e la sospensione dei termini previsti dalla legge processuale
penale per l’esercizio dei diritti e facolta’ delle parti private o della parte offesa,
di cui al comma 7, operano dalla data dei predetti eventi e sino al 31 luglio

6. Ne consegue che, al di là del tema relativo al se l’impedimento legittimo
del difensore rilevi ai fini del differimento dell’udienza camerale in tema di
archiviazione (sul tema, in senso affermativo, Sez. 1, n. 27074 del 03/05/2017,
Recupero, Rv. 270343), nel caso di specie il Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Teramo non poteva celebrare l’udienza camerale fissata a
seguito dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione
presentata dal Pubblico Ministero, perché era sospesa la decorrenza dei termini
endoprocedimentali al modello camerale partecipato, entro i quali il difensore
poteva esercitare i propri diritti e le proprie facoltà.
Dunque l’ordinanza con cui è stata disposta l’archiviazione è nulla in quanto
emessa in violazione del contraddittorio e deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Teramo – Ufficio del GIP.
Così deciso in Roma, 1’11 ottobre 2017.

2017…”.

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