Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15856 del 27/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 15856 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
CIARELLI ROCCO nato il 15/06/1951 a LUPARA
DI ROCCO GIUSEPPE nato il 09/02/1968 a ROMA
SPINELLI ARMANDO nato il 01/11/1969 a PESCARA

avverso la sentenza del 13/07/2016 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Presidente Anna Petruzzellis
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Mariella De
Masellis che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
uditi i difensori:
– l’avv. Pietro Fausto Carotti, difensore di fiducia di Di Rocco Giuseppe, insiste
nell’accoglimento dei motivi di ricorso.

– l’avv. Antonio Capobianco, difensore di fiducia di Di Rocco Giuseppe, si riporta
ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Le difese di Ciarelli Rocco, Di Rocco Giuseppe e Spinelli Armando hanno
proposto ricorso avverso la sentenza del 13/07/2016 della Corte d’appello di
L’Aquila, che ha confermato l’affermazione di responsabilità dei predetti in

Data Udienza: 27/03/2018

relazione a plurime imputazioni di cui alli art. 73 comma 1 dPR. 09/10/1990 n.
309/90, in alcune ipotesi aggravate ai sensi dell’art. 80 dpr cit.

2.

Nell’impugnazione proposta nell’interesse di Ciarelli si contesta

violazione di legge, quanto all’accertamento di responsabilità in ordine al capo
K), in relazione al quale si assumono mancanti elementi dimostrativi della
responsabilità, al pari di quanto ritenuto dal giudicante per le ulteriori
imputazioni, per le quali è stata pronunciata assoluzione, ed all’applicazione
dell’aggravante speciale, nonché in relazione all’affermazione di responsabilità
per i capi C), D), I), in assenza di indicatori della responsabilità ed erronea

individuazione degli estremi del concorso di persone nel reato; travisamento del
fatto e violazione di legge, quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti
generiche.
3. Nell’interesse di Di Rocco si denuncia violazione di legge e vizio di
motivazione in ordine all’accertamento di responsabilità ed alla determinazione
della pena.
4.

Nell’interesse di Spinelli si eccepisce violazione di legge quanto

all’accertamento di responsabilità in relazione ai reati di cui ai capi C) ed I), per
difetto di elementi di prova, e vizio di motivazione in ordine all’applicazione delle
attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi formulati nell’interesse di Ciarelli e Di Rocco sono inammissibili
in quanto proposti per motivi non consentiti e generici.
2. Quanto al ricorso proposto nell’interesse di Ciarelli:
2.1. Le censure inerenti all’affermazione di responsabilità in relazione al
capo K) si fondano su una generica comparazione della condizione probatoria
inerente i capi dai quali l’interessato è risultato assolto, senza in alcun modo
confrontarsi con le specifiche deduzioni espresse in sentenza riguardo ai
contenuti dei contatti telefonici intrattenuti dall’interessato con riferimento alla
consegna della partita di dieci chilogrammi di eroina, con riferimento
all’imminente arrivo del camion, segnalatogli dal coimputato, emergenze sulla
base delle quali la sentenza argomenta in maniera compiuta ed esauriente la
correlazione di tale condotta con la sua diretta responsabilità, attraverso un
percorso argomentativo non analizzato nell’impugnazione.
Del pari, la contestazione inerente all’applicazione dell’aggravante
speciale non si confronta con quanto espresso al riguardo nella decisione,
desumibile dall’analisi della droga sottoposta a sequestro, la cui giuridica
rilevanza in relazione a tale aggravante è stata valutata in forza dei parametri
quantitativi indicati dalla Corte di legittimità, argomentazione che non risulta

2

b

specificamente contrastata con i motivi di ricorso, che ingiustificatamente
evocano diversi parametri, superati dalla più attuale opzione ernneneutica, di
natura oggettiva.
2.2. Ad analoga mancanza di pertinenza con gli elementi indiziari
valorizzati in sentenza si correlano le contestazioni in ordine all’affermazione di
responsabilità per i reati di cui ai capi C), D), ed I), posto che nella pronuncia
impugnata vengono chiariti gli elementi di riscontro tratti dall’osservazione
diretta del teste escusso, che emergono inoltre dalla natura esplicita delle
conversazioni, in merito all’intervenuta consegna di stupefacente in favore
dell’interessato nelle specifiche occasioni.

Né a tal fine risultano pertinenti le censure inerenti alla corretta
individuazione degli estremi del concorso di persone nel reato, posto che, anche
sotto tale profilo, risulta contestata la valutazione dell’apporto riconosciuto dal
Ciarelli all’attività illecita, che è stato desunto dal contenuto delle conversazioni,
senza offrire un’analisi alternativa delle loro risultanze il cui contenuto, come
evidenziato in sentenza, conduce univocamente ad attribuire al Ciarelli un ruolo
rilevante nella consumazione dei fatti, attesa la correlazione tra i contatti e le
consegne di stupefacente, oltre che il suo coinvolginnento nella determinazione
della somme dovute e nella valutazione qualitativa della sostanza acquisita.
2.3. Proposta per motivi non consentiti risulta la censura inerente al
travisamento del fatto, che si sostanzia nella sollecitazione ad una nuova
valutazione di merito, laddove la censura proponibile in sede di legittimità è
limitata al travisamento della prova, che consiste nella non corretta percezione
del risultato di prova, deduzione neppure sviluppata nel ricorso.
2.4. Da ultimo priva di specificità risulta la censura riguardante la
mancata concessione delle attenuanti generiche, all’atto in cui il ricorrente, in
luogo che misurarsi con le argomentazioni spese sul punto dalla Corte
territoriale, contesta la decisione, senza segnalare quali elementi di fatto,
ingiustamente misconosciuti, giustificherebbero il sollecitato riconoscimento.

3. Ricorso Di Rocco.
3.1. Le deduzioni svolte risultano mirate ad un’autonoma ricostruzione dei
fatti, ed ignorano la valorizzazione della pluralità dei contatti intrattenuti
dall’interessato con uno dei due coimputati che doveva ritirare la sostanza
stupefacente, e l’accertata correlazione della sua attivazione con la consegna
della merce, tentata proprio nelle mani della persona contattata dall’odierno
ricorrente, oltre che in quelle dell’interlocutore telefonico dello stesso nelle
conversazioni richiamate, consegna realizzata in immediata successione
temporale con l’avviso inoltrato al riguardo. Inoltre, rispetto al messaggio da
questi ricevuto, che era stato preceduto da ulteriore contatto quattro giorni
prima, non si apprezzano richieste di chiarimenti sulla natura della
comunicazione da trasmettere a Di Rocco Nicola, che poi si recò materialmente
a ritirare la merce.

3

d

3.2. La sentenza chiarisce, in linea con la costante interpretazione,
l’impossibilità di qualificare la condotta come tentativo, in presenza del già
intervenuto perfezionamento di un accordo sulla cessione, e svolge una corretta
individuazione dell’aggravante, e della sua natura oggettiva, confermata
dall’esito delle analisi sul reperto oggetto di sequestro, mentre la richiamata
consapevolezza dello scambio dà conto della corretta attribuzione di tale
circostanza all’interessato.
Conseguentemente le censure formulate risultano volte a sollecitare una
difforme conclusione di merito, attraverso una deduzione estranea all’ambito di

4. Ricorso Spinelli.
4.1. Risultano privi di fondamento i rilievi proposti sul profilo attinente alla
responsabilità, in quanto anch’essi censurano il percorso valutativo degli
elementi di prova contenuti in sentenza in relazione ai capi C) ed I), senza
confutare le specifiche deduzioni al riguardo, e propongono, quanto al primo
aspetto, un confronto con la decisione su altri capi, che prescinde dalle
difformità emerse sulle diverse situazioni, pur segnalate in sentenza e quanto al
capo I), attraverso una valutazione di insufficienza, in alcun modo attinente a
quanto valorizzato nel provvedimento sul punto.
In argomento si deve, quindi, disporre il rigetto del ricorso.
4.2. Merita accoglimento invece il motivo di ricorso del riconoscimento
delle attenuanti generiche.
Sul punto la sentenza, pur offrendo in narrativa l’indicazione inerente al
motivo, non sviluppa nella parte argomentativa alcuna valutazione al riguardo,
incorrendo nel vizio del difetto assoluto di motivazione, censurabile ai sensi
degli artt. 125 e 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
4.3. La pronuncia, conseguentemente deve essere annullata sul punto,
con rinvio alla Corte d’appello di Perugia per nuovo giudizio.
P. Q. M.
Annulla

la sentenza

impugnata

limitatamente alla valutazione

dell’applicazione dell’art. 62 bis cod. pen. in favore di Spinelli Armando, e rinvia
per nuovo giudizio sul punto alla Corte d’appello di Perugia.
Rigetta nel resto il ricorso di Spinelli.
Dichiara inammissibili i ricorsi di Ciarelli Rocco e Di Rocco Giuseppe e li
condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della
somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 27 marzo 2018

cognizione rimesso al giudice di legittimità.

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